Aliquote TASI: confermati i vincoli anche per il 2015

La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190 del 23.12.2014, consultabile al link http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg) ha previsto, in materia di TASI, che le disposizioni transitorie stabilite per il 2014 siano estese anche al periodo d’imposta 2015: pertanto i Comuni nella determinazione delle aliquote TASI devono tenere in considerazione i seguenti vincoli:

  1. la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, ossia ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (es. il 6 per mille per le abitazioni principali);
  2. l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Congiuntamente la Legge di Stabilità proroga al 2015 la possibilità a favore dei Comuni di derogare ad entrambi i limiti imposti (quello della somma delle aliquote e quello specifico TASI del 2,5 per mille) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari assimilate.

La maggiorazione dello 0,8 per mille deve essere riferita come ammontare complessivo su entrambi i limiti e ciascun Comune può scegliere se imputare tutto l’incremento ad uno dei due limite oppure distribuirlo tra essi.

Pertanto, in sintesi, anche per il 2015:

  • l’aliquota massima complessiva del 10,6 per mille (IMU + TASI) potrà aumentare fino al 11,4 per mille (dato da 10,06 + 0,8);
  • l’aliquota TASI relativa alle abitazioni principali per le quali non è dovuta l’IMU potrà essere del 3,3 per mille (data da 2,5 + 0,8).

Per maggiori approfondimenti, consulta la Circolare n. 2/DF/2014 al seguente link: http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie_2014/Circolare2del29luglio2014.pdf

Fonti: