La garanzia sui prodotti venduti

Browse

 Prima di avviare un’attività di esportazione dei tuoi prodotti all’estero, assicurati di avere una visione realistica, chiara e informata sul rischio di incorrere in forme di responsabilità da prodotto secondo la normativa vigente nel mercato di destinazione.

Talvolta il timore che tale responsabilità porti con sé conseguenze e ripercussioni finanziarie non preventivabili e potenzialmente disastrose per l’azienda (si pensi agli esorbitanti risarcimenti concessi in certe giurisdizioni), paralizza le aziende dall’accedere ad un mercato estero là dove invece i rischi di incorrere in responsabilità da prodotto sarebbero invero gestibili e degli specifici rimedi disponibili (si pensi alla stipula di adeguate polizze assicurative). Altre volte, un atteggiamento superficiale, porta le aziende che accedono al mercato estero a sottovalutare e trascurare completamente questo profilo (ad. es. nella convinzione che il consumatore locale incontrerebbe serie difficoltà nel convenire in giudizio una società straniera), esponendo la società a gravi e non monitorati rischi di sanzione di vario genere (finanziario, reputazionale, inibitorio, etc.).

Dovresti innanzitutto chiederti, al riguardo:

  1. In che tipo di responsabilità potresti incorrere in qualità di produttore sul mercato di destinazione (esistono dei profili giurisdizionali di estrema importanza, per cui la tua società potrebbe non essere affatto soggetta alla giurisdizione delle corti locali, come accade ad esempio in alcuni Stati quando il soggetto presente sul mercato non sia altro che una mera filiale della società madre stabilita in Italia);
  2. che tipo di garanzia sei tenuto a fornire, in qualità di produttore, con riferimento ai prodotti che intendi distribuire sul mercato di riferimento (ad esempio, quale produttore e venditore del prodotto sarai infatti tenuto, per lo più, a garantire, oltre alla titolarità della merce, la sua commerciabilità, ovvero che la merce posta in vendita possegga tutte le caratteristiche di un dato genere di prodotto cd. implied warranty of merchantability e la sua conformità rispetto all'eventuale uso o scopo specifico per cui la merce è stata acquistata cd. implied fitness for a particular purpose). 

Seppur in varia misura e in modo differente a seconda della legge applicabile, questa responsabilità è generalmente condivisa con il soggetto distributore/importatore del prodotto nel Paese di destinazione.

Un soggetto danneggiato cercherà, il più delle volte, di convenire in giudizio tutti i soggetti appartenenti alla catena di distribuzione, ma ciò non significa, tuttavia, che vi riuscirà contro tutti.

Anche in questo senso il contratto gioca un ruolo essenziale, per due ragioni:

  • Nell’ambito dei rapporti con il consumatore, ove delle condizioni generali di vendita adeguatamente elaborate e adattate alla realtà e alla normativa locale, possono ridurre notevolmente il rischio di responsabilità;
  • nell’ambito dei rapporti con il proprio distributore, ove ad esempio dovranno essere fatta precisa indicazione dei termini e delle condizioni della garanzia concessa dal fornitore, con specifica previsione del divieto assoluto per il distributore di offrire ai propri clienti garanzie diverse o ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto.

In ogni caso, sia con riferimento all’indagine circa il regime della responsabilità applicabile, sia con riguardo alle misure preventive da adottare che, infine, con riferimento specifico alla redazione di contratti per la distribuzione e/o la vendita, si rende opportuno consultare preventivamente un legale esperto.

Aggiornato il 03/08/2022