IVA per cassa

In deroga al principio di esigibilità, secondo il quale l’IVA diventa esigibile quando le operazioni siano state o si considerino effettuate, l’art. 6, comma 5, del D.P.R. 633/72 stabilisce che, per determinate categorie di operazioni, l’esigibilità dell’imposta è differita all’atto del pagamento del corrispettivo, salva la facoltà del soggetto di non avvalersi di tale beneficio (c.d. IVA per cassa).

Rientrano in questa categoria:

  • le cessioni di alcuni prodotti farmaceutici;
  • le cessioni di beni (e prestazioni di servizi) ai soci, associati o partecipanti;
  • le cessioni fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali, alle C.C.I.A.A., agli istituti universitari, alle ASL, ecc.

Il Decreto Sviluppo 2012 (D.L. 83/2012 convertito in L. 132/2012) ha esteso la possibilità di applicare il regime di IVA per cassa anche all’imprenditore che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti che a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni, per un volume d’affari non superiore a2 milioni di euro.

In altre parole, la disciplina è riservata solo alle operazioni fra soggetti che esercitano attività di impresa, arti o professioni (anche enti no profit, ma relativamente all’attività commerciale svolta) e con il limite di fatturato di 2 milioni di euro.

In questo modo l’imprenditore può posticipare il versamento dell’IVA sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi al momento dell’incasso, anziché a quello ordinario di effettuazione dell’operazione, con il vantaggio di non dover anticipare allo Stato un'imposta su un reddito non percepito. Allo stesso modo, il diritto a detrarre l’Iva sui beni e sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori.

In ogni caso l’IVA va versata comunque dopo 1 anno dall'operazione anche se la fattura non è ancora stata pagata (salvo che il cliente sia assoggettato a procedure concorsuali).

Rimangono pertanto escluse da tale regime le operazioni verso privati non titolari di partita Iva (consumatori finali), quelle con regimi Iva speciali (es. agricoltura e agenzie di viaggi), quelle ad esigibilità differita (es. forniture allo Stato ed enti pubblici, cessioni di prodotti farmaceutici), le esportazioni e importazioni e gli acquisti e cessioni intracomunitarie.

Per approfondire i principali adempimenti per una corretta applicazione della regime dell’IVA per cassa, puoi prendere visione della normativa di riferimento nell'articolo dell'Agenzia delle entrate

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