Interventi soggetti a SCIA edilizia

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente
competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

352

Interventi soggetti a SCIA edilizia
L.R. n. 23/1985, art. 10/bis (come modificato da ultimo dall’art. 6 della L.R. n. 11/2017); D.P.R. n. 380/2001, artt. 22-23

352.a

Opere di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell'edificio
Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso

SCIA (L.R. n. 23/1985, art. 10 bis, comma 1)

Autocertificazione a 0 giorni
Con asseverazione

Comune

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI).
Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 354, colonna F)

  • Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all’intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste
  • Per le varianti in corso d’opera non sostanziali di cui al punto 352.k, la SCIA può essere presentata prima della dichiarazione dell'ultimazione dei lavori, salvo che non siano necessari ulteriori atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio che devono essere acquisiti preventivamente

352.b

Opere di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio e non comportanti gli interventi di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 19/2013, indicati al punto 354.d
Sono di restauro e risanamento conservativo gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Sono esclusi dal presente regime amministrativo gli interventi di restauro volto alla ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, quando gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) sono fisicamente venuti meno nel tempo

352.c

Opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice Civile

352.d

Serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola

352.e

Tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica

352.f

Interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente

352.g

Opere necessarie per il completamento di interventi già oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione

352.h

Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato (vedi anche 354.a e 354.b)

352.i

Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato (vedi anche 354.a)

352.j

Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili

352.k

Varianti in corso d’opera non sostanziali (non riconducibili alle categorie di cui ai punti 354.e e 354.f)

SCIA (L.R. n. 23/1985, art. 7/ter)

352.l

Varianti in corso d’opera sostanziali per interventi originariamente assentiti con SCIA, con modifiche non riconducibili alle categorie di cui ai punti 354.e e 354.f

Aggiornato il