Interventi soggetti a permesso di costruire

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente
competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

354

Interventi soggetti a permesso di costruire
L.R. n. 23/1985, art. 3 (come modificato da ultimo dall’art. 1 della L.R. n. 11/2017); D.P.R. n. 380/2001, artt. 11-15

354.a

Interventi di nuova costruzione, esclusi i seguenti:

  • Interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;
  • Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato.

Sono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Sono comunque da considerarsi tali:

  • la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto 6;
  • (escluso dalla competenza SUAPE);
  • la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
  • (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003);
  • l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
  • gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
  • la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato

Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 3)

Autocertificazione a 20 giorni
Con asseverazione

Comune

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI). Inoltre possono essere necessari i seguenti ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza:

  • Scarichi idrici (n° 251)
  • Impatto acustico (n° 252)
  • Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)
  • Concessione di spazi pubblici (n° 310)
  • Parere su progetto per luoghi di pubblico spettacolo (n° 110.a)
  • Installazione degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali (n° 196)
  • Installazione degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL (n° 197)
  • Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie (n° 203.a)
  • Realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti anche pericolosi (n° 254.e)
  • Attività di bonifica (n° 257)
  • AIA (n° 258)
  • VIA (n° 259)
  • VINCA (n° 260)
  • Prevenzione Incendi (n° 300)
  • Verifiche relative alle prescrizioni regionali antincendio (n°301.a)
  • Installazione di insegne e impianti pubblicitari (n° 312)
  • Verifiche igienico sanitarie per impianti sportivi, piscine, bagni pubblici ecc (n° 316)
  • Interventi su piante da sughero (n° 318)
  • Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all’intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste

354.b

Interventi di ristrutturazione urbanistica, esclusi i seguenti:

  • Interventi di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;

Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale

Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 3)

354.c

Interventi di ristrutturazione edilizia, esclusi quelli che non incidono sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente

Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 3)

354.d

Interventi di restauro volto alla ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) sono fisicamente venuti meno nel tempo

Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 3)

354.e

Varianti in corso d’opera sostanziali che modificano la categoria di intervento edilizio con riconducibilità dello stesso a quelli assoggettati a rilascio del permesso di costruire

Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 7/ter)

354.f

Varianti in corso d’opera sostanziali per interventi originariamente assentiti con permesso di costruire

Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 7/ter)

Aggiornato il