Interventi soggetti ad approvazione dello studio di compatibilità geologica-geotecnica o dello studio di compatibilità idraulica

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

394

Interventi soggetti ad approvazione dello studio di compatibilità geologica-geotecnica o dello studio di compatibilità idraulica

P.A.I. approvato con decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10/07/2006

394.a

Esecuzione di interventi edilizi in aree comprese nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) o in altre aree perimetrate a rischio idraulico o da frana, per le quali è richiesta l’approvazione dello studio di compatibilità geologica-geotecnica e/o dello studio di compatibilità idraulica

(vedi elenco degli interventi nel modulo A30)

Approvazione (Norme tecniche di attuazione del PAI, art. 23)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Comune o Regione (vedi note)

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
    • La competenza è in capo a:

1.Comune: per interventi ricadenti nel territorio di un singolo comune inerenti al patrimonio edilizio privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali;

2.Regione: per interventi ricadenti nel territorio di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua

  • Nei casi in cui le Norme di Attuazione del P.A.I. prevedono che la redazione dello Studio di Compatibilità sia facoltativa e non sia necessaria la conferenza di servizi per altre ragioni, l’interessato può rivolgersi – direttamente o per il tramite del SUAPE –  all’Ufficio competente al fine di richiedere una valutazione sulla necessità dello SdC. Qualora sia necessaria la conferenza di servizi, tale valutazione è effettuata nell’ambito del procedimento unico.
Aggiornato il