Interventi di edilizia libera soggetti a preventiva comunicazione (CIL o CILA)

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente
competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

351

Interventi di edilizia libera soggetti a preventiva comunicazione (CIL o CILA)
L.R. n. 23/1985, art. 15 comma 2 (come modificato da ultimo dall’art. 9 della L.R. n. 11/2017)

351.a

Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni

Comunicazione – CIL (L.R. n. 23/1985, art. 15, comma 2)

Autocertificazione a 0 giorni
Senza asseverazione

Comune

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI).
Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 354, colonna F)

  • Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all’intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste;
  • Limitatamente agli interventi di cui al punto 351.a e 351.b, entro dieci giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l'interessato comunica al SUAPE l'avvenuta rimozione delle opere;
  • Limitatamente agli interventi di cui al punto 351.b, la comunicazione è accompagnata da specifica dichiarazione sostitutiva, resa dal proponente l'intervento, che asseveri con adeguata e documentata motivazione che le esigenze di installazione delle opere soddisfano le condizioni normativamente previste.
  • Per gli interventi soggetti a comunicazione asseverata, devono essere altresì indicati i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione.

351.b

Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a centoventi giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità

351.c

Manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente

351.d

Vasche di approvvigionamento idrico e pozzi

351.e

Interventi volti all'efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali

351.f

Muri di cinta e cancellate

351.g

Installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all'esercizio dell'attività ricettiva all'aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 bis della legge regionale n. 22/1984

351.h

Installazione all’interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione

351.i

Realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari

351.j

Interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (vedi anche 352.b)

Comunicazione asseverata - CILA (L.R. n. 23/1985, art. 15, commi 2, 5)

Autocertificazione a 0 giorni
Con asseverazione

351.k

Interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (vedi anche 352.a)

351.l

Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio

351.m

Interventi di risanamento dall'amianto

Aggiornato il