Interventi di edilizia libera non soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente
competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

350

Interventi di edilizia libera non soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio
L.R. n. 23/1985, art. 15 comma 1 (come modificato da ultimo dall’art. 9 della L.R. n. 11/2017)

350.a

Interventi di manutenzione ordinaria
Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW. Rientrano nella manutenzione ordinaria anche gli interventi di cui all’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008: “interventi che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal D.Lgs. n. 20/2007, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi”

Nessun adempimento (L.R. n. 23/1985, art. 15, comma 1)

Nessun adempimento
(vedi colonna concentrazione di regimi amministrativi)

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Gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 15, comma 1 della L.R. n. 23/1985 non necessitano di alcun adempimento e non soggetti a comunicazione; può essere necessario avviare un procedimento unico presso il SUAPE nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI).
Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 354, colonna F)

  • Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all’intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste
  • L’ufficio tecnico comunale verifica le dichiarazioni rese sui vincoli insistenti sull’area e sulle autorizzazioni connesse con l’intervento

 

350.b

Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio

350.c

Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato

350.d

Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari

350.e

Installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola

350.f

Interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette

350.g

Interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue e di manufatti accessori entrambi con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc

350.h

Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale

350.i

Installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti

350.j

Realizzazione di aree ludiche o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria

Aggiornato il