Il lavoro ripartito, o job sharing, è quel contratto di lavoro che ti consente di far condividere a due lavoratori il medesimo posto di lavoro verso il quale entrambi i lavoratori si obbligano in solido, ovvero personalmente e direttamente, all’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa.
Si tratta di una nuova tipologia di contratto flessibile che presenta dei vantaggi per entrambe le parti:
- l’imprenditore può ottenere una maggiore produttività del lavoro con conseguente riduzione degli effetti negativi determinati dal fenomeno dell’assenteismo sul posto di lavoro;
- il lavoratore può gestire al meglio l’orario di lavoro ricavando più tempo da dedicare alla famiglia o allo studio con un incremento della produttività.
Nello stipulare un contratto di lavoro ripartito devi prevedere la forma scritta e devi inserire i seguenti elementi:
- i nominativi dei due lavoratori, la misura percentuale della prestazione da svolgere e la collocazione temporale del lavoro (una settimana, un mese o un anno ciascuno,oppure entrambi lo stesso giorno) che prevedi venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese intercorse tra gli stessi, ferma restando la possibilità di determinare discrezionalmente (in qualsiasi momento) la sostituzione tra di loro o anche la modifica consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore che è equivalente a quello riconosciuto ad un proprio lavoratore a tempo indeterminato di pari livello e di pari mansioni, inoltre la retribuzione è riproporzionata in ragione della prestazione lavorativa effettuata per quanto riguarda ferie, malattia e congedi parentali;
- le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di prestazione che dovranno svolgere.
Potresti, inoltre, acconsentire ad eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, purché tale consenso venga formalizzato in un accordo scritto.
Tale istituto contrattuale è regolamentato dalla contrattazione collettiva. In assenza, e salvo quanto stabilito dalla legge, nel caso di prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, si applica la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Il contratto di lavoro ripartito può essere a termine o a tempo indeterminato, in entrambi i casi i due lavoratori vengono conteggiati come unica unità lavorativa nella forza lavoro aziendale e le prestazioni previdenziali e assistenziali (ad esempio l’indennità di malattia) sono calcolate come per i contratti part time.
Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione del rapporto di lavoro anche nei confronti dell’altro lavoratore coobbligato.
Tale disposizione, tuttavia, non trova applicazione se decidi che ad adempiere l’obbligazione lavorativa sia solamente l’altro prestatore di lavoro che eventualmente si è reso disponibile, integralmente o parzialmente. In questo caso dovrai trasformare il contratto di lavoro ripartito in un contratto di lavoro subordinato.