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N° | Descrizione | Regime previsto dalla normativa settoriale | Regime ex L.R. n. 24/2016 | Ente competente | Concentrazione di regimi amministrativi | Note |
395 | Fascia di rispetto cimiteriale R.D. n. 1265/1934, art. 338; D.P.R. n. 285/1990, art. 57; Legge n. 166/2002, art. 28 | |||||
395.a | Esecuzione di interventi edilizi su edifici esistenti all’interno della fascia di rispetto cimiteriale All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia | Interventi consentiti (R.D. n. 1265/1934, art. 338) | Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione
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395.b | Realizzazione di nuovi edifici o ampliamento degli edifici esistenti in deroga all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, nonché realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Per dare esecuzione ad un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area. | Approvazione del Consiglio Comunale previo parere della ASL (R.D. n. 1265/1934, art. 338) | Conferenza di servizi Sil.assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no |
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