Come previsto nelle Direttive SUAPE al punto 5.2 per le attività esercitate in sede fissa, la competenza è sempre del SUAPE nel cui territorio viene effettivamente esercitata l’attività, a prescindere dall’ubicazione della sede legale.
In caso di interventi insistenti nel territorio di riferimento di più di un SUAPE, la pratica dovrà essere presentata presso il SUAPE competente sul territorio nel quale è ubicata la porzione più rilevante dell’impianto o - in caso tale ripartizione non sia chiaramente individuabile - in uno qualsiasi dei SUAPE interessati; quest’ultimo provvederà a indirizzare la pratica ai restanti Enti coinvolti per le verifiche di competenza.
Per le attività delocalizzate e prive di impianto stabile, la dichiarazione autocertificativa dovrà essere presentata presso il SUAPE del territorio in cui la società ha la sede legale, ovvero presso il SUAPE del territorio di residenza del titolare della ditta individuale, ovvero presso il SUAPE del territorio dove si intende avviare e/o svolgere l’attività.