Come si comunica una variazione di destinazione d’uso con opere?

Aggiornato il 07/04/2025

Nella normativa edilizia non si rintraccia alcuna disposizione che introduca una specifica categoria edilizia per il cambio di destinazione d'uso con opere.

L'art. 11, comma 10 della L.R. n. 23/1985 dispone che "Il mutamento di destinazione d’uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al quale è connesso". Ciò significa che il mutamento di destinazione d'uso con opere non costituisce una fattispecie a sé stante, ma occorre considerare l'intervento nel suo complesso per individuare la categoria edilizia corrispondente. Non è possibile - come spesso erroneamente si ritiene - selezionare l'intervento di cambio di destinazione d'uso senza opere associando un secondo intervento riferito alle opere previste. 

A titolo esemplificativo, se il cambio d'uso avviene all'interno della stessa categoria funzionale e se tutte le opere rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria, occorrerà selezionare l'intervento relativo alla manutenzione straordinaria. Se il cambio di destinazione d'uso avviene fra due categorie distinte, o se sono previste opere più rilevanti, si dovrà individuare la categoria di intervento facendo riferimento alle definizioni contenute nell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001: spesso si tratterà di ristrutturazione edilizia, ma in alternativa potrebbe configurarsi anche un intervento di restauro o risanamento conservativo o persino di nuova costruzione, a seconda della finalità complessiva dell'intervento.

Il mutamento di destinazione d'uso senza opere, invece, costituisce una categoria edilizia a sé stante; in tali casi si dovrà selezionare, all’interno del settore 01 - Intervento edilizio da realizzare, la voce 09 - Mutamenti di destinazione d'uso; il sistema abbinerà automaticamente i moduli necessari (DUA, A0 e A1 per il cambio fra due categorie diverse, oppure F13 all'interno della medesima categoria).