Nella normativa edilizia non si rintraccia alcuna disposizione che introduca una specifica categoria edilizia per il cambio di destinazione d'uso con opere.
L'art. 11, comma 10 della L.R. n. 23/1985 dispone che "Il mutamento di destinazione d’uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al quale è connesso". Ciò significa che il mutamento di destinazione d'uso con opere non costituisce una fattispecie a sé stante, ma occorre considerare l'intervento nel suo complesso per individuare la categoria edilizia corrispondente. Non è possibile - come spesso erroneamente si ritiene - selezionare l'intervento di cambio di destinazione d'uso senza opere associando un secondo intervento riferito alle opere previste.
A titolo esemplificativo, se il cambio d'uso avviene all'interno della stessa categoria funzionale e se tutte le opere rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria, occorrerà selezionare l'intervento relativo alla manutenzione straordinaria. Se il cambio di destinazione d'uso avviene fra due categorie distinte, o se sono previste opere più rilevanti, si dovrà individuare la categoria di intervento facendo riferimento alle definizioni contenute nell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001: spesso si tratterà di ristrutturazione edilizia, ma in alternativa potrebbe configurarsi anche un intervento di restauro o risanamento conservativo o persino di nuova costruzione, a seconda della finalità complessiva dell'intervento.
Il mutamento di destinazione d'uso senza opere, invece, costituisce una categoria edilizia a sé stante; in tali casi si dovrà selezionare, all’interno del settore 01 - Intervento edilizio da realizzare, la voce 09 - Mutamenti di destinazione d'uso; il sistema abbinerà automaticamente i moduli necessari (DUA, A0 e A1 per il cambio fra due categorie diverse, oppure F13 all'interno della medesima categoria).