Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto legge fiscale (D.L. n. 193/2016) collegato alla legge di Bilancio 2017 che contiene il testo definitivo sulla cosiddetta rottamazione delle cartelle di pagamento di Equitalia. Finalmente è possibile definire con certezza – almeno salve modifiche in sede di legge di conversione da parte del Parlamento – come funziona la sanatoria delle cartelle esattoriali, o meglio chiamata «definizione agevolata».
Quali cartelle sono incluse nella sanatoria?
La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015; potranno essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada, affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015.
Le esclusioni
L’art. 6, comma 10 del D.L. n. 193/2016 stabilisce che restano esclusi dalla procedura agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione riguardanti:
- i dazi;
- l’IVA all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
In particolare, per quanto concerne le contravvenzioni stradali il decreto stabilisce che potranno essere rottamati esclusivamente gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti, restando integralmente dovuta la sanzione base prevista per l’infrazione.
Cosa si paga
Il contribuente dovrà pagare sicuramente il debito capitale (ossia la tassa vera e propria o i contributi previdenziali e assistenziali o, nel caso di contravvenzioni per violazioni del codice della strada, la multa vera e propria). Bisogna versare anche:
- l’aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
- gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
- le spese eventualmente sostenute per esecuzioni forzate;
- le spese di notifica della cartella di pagamento.
Per le multe stradali bisogna versare la sanzione e l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella. Non bisogna pagare la maggiorazione del 10% che scatta ogni sei mesi e gli interessi di mora
Cosa non si paga
Il contribuente NON deve pagare le sanzioni, gli interessi di moranonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali
Come presentare la domanda di rottamazione
I soggetti che intenderanno avvalersi della rottamazione dovranno presentare un’apposita istanza a Equitalia entro il 23 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale). Nella domanda dovrà essere segnalata l’eventuale pendenza di contenziosi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l’impegno a rinunciare al ricorso.
Nella stessa istanza dovrà essere esplicitata la scelta per il pagamento rateale. Sarà l’agente della riscossione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, a comunicare gli importi e le scadenze delle singole rate.
La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme, e potrà avvenire in un massimo di quattro rate di cui: le prime due pari a 1/3 ciascuna delle somme dovute e la terza e la quarta pari a 1/6. Il saldo della terza rata dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2017, mentre la quarta e ultima rata dovrà essere versata non oltre il 15 marzo 2018.
Riepilogo tempistica
Istanza entro il 23 gennaio 2017
Rata 1 – (1/3 delle somme dovute)
Rata 2 – (1/3 delle somme dovute)
Rata 3 – (1/6 delle somme dovute) entro il 15 dicembre 2017
Rata 4 – (1/6 delle somme dovute) entro il 15 marzo 2018
Definizione agevolata anche per le dilazioni in corso
La possibilità di aderire alla definizione agevolata riguarda anche i debitori che abbiano già una dilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 risultino effettivamente pagate.
La rideterminazione del debito residuo terrà conto di quanto già versato a titolo di capitale e interessi legali inclusi nei carichi affidati, nonché dell’aggio e delle quote pagate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle.
Restano definitivamente acquisite e NON sono RIMBORSABILI le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di SANZIONI incluse nei carichi affidati, di INTERESSI DI DILAZIONE, di INTERESSI DI MORA e SOMME AGGIUNTIVE di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
Qualora il debitore abbia, per effetto di tali pagamenti, già corrisposto quanto dovuto all’esito del ricalcolo, sarà comunque tenuto a presentare l’istanza al fine di beneficiare degli effetti della definizione.
Decadenza con il mancato pagamento di una rata
L’art. 6, comma 4, del decreto stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivoversamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dall’adesione. In tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi pendenti. Gli eventuali versamenti parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto senza possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.