Decreto fiscale, rottamazione cartelle Equitalia: domande entro il 23 gennaio 2017

Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto legge fiscale (D.L. n. 193/2016) collegato alla legge di Bilancio 2017 che contiene il testo definitivo sulla cosiddetta rottamazione delle cartelle di pagamento di Equitalia. Finalmente è possibile definire con certezza – almeno salve modifiche in sede di legge di conversione da parte del Parlamento – come funziona la sanatoria delle cartelle esattoriali, o meglio chiamata «definizione agevolata».  

Quali cartelle sono incluse nella sanatoria?

La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015; potranno essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada, affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015.

Le esclusioni

L’art. 6, comma 10 del D.L. n. 193/2016 stabilisce che restano esclusi dalla procedura agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione riguardanti:

-      i dazi;

-      l’IVA all’importazione;

-      le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

-      crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

-      le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

-      le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

In particolare, per quanto concerne le contravvenzioni stradali il decreto stabilisce che potranno essere rottamati esclusivamente gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti, restando integralmente dovuta la sanzione base prevista per l’infrazione.

Cosa si paga

Il contribuente dovrà pagare sicuramente il debito capitale (ossia la tassa vera e propria o i contributi previdenziali e assistenziali o, nel caso di contravvenzioni per violazioni del codice della strada, la multa vera e propria). Bisogna versare anche:

-      l’aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;

-      gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;

-      le spese eventualmente sostenute per esecuzioni forzate;

-      le spese di notifica della cartella di pagamento.

 Per le multe stradali bisogna versare la sanzione e l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella. Non bisogna pagare la maggiorazione del 10% che scatta ogni sei mesi e gli interessi di mora

Cosa non si paga

Il contribuente NON deve pagare le sanzioni, gli interessi di moranonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali

Come presentare la domanda di rottamazione

I soggetti che intenderanno avvalersi della rottamazione dovranno presentare un’apposita istanza a Equitalia entro il 23 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale). Nella domanda dovrà essere segnalata l’eventuale pendenza di contenziosi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l’impegno a rinunciare al ricorso.

Nella stessa istanza dovrà essere esplicitata la scelta per il pagamento rateale. Sarà l’agente della riscossione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, a comunicare gli importi e le scadenze delle singole rate.

La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme, e potrà avvenire in un massimo di quattro rate di cui: le prime due pari a 1/3 ciascuna delle somme dovute e la terza e la quarta pari a 1/6. Il saldo della terza rata dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2017, mentre la quarta e ultima rata dovrà essere versata non oltre il 15 marzo 2018.

 Riepilogo tempistica

Istanza  entro il 23 gennaio 2017

Rata 1 – (1/3 delle somme dovute)

Rata 2 – (1/3 delle somme dovute)

Rata 3 – (1/6 delle somme dovute)     entro il 15 dicembre 2017

Rata 4 – (1/6 delle somme dovute)     entro il 15 marzo 2018

 Definizione agevolata anche per le dilazioni in corso

La possibilità di aderire alla definizione agevolata riguarda anche i debitori che abbiano già una dilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 risultino effettivamente pagate.

La rideterminazione del debito residuo terrà conto di quanto già versato a titolo di capitale e interessi legali inclusi nei carichi affidati, nonché dell’aggio e delle quote pagate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle.

Restano definitivamente acquisite e NON sono RIMBORSABILI le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di SANZIONI incluse nei carichi affidati, di INTERESSI DI DILAZIONE, di INTERESSI DI MORA e SOMME AGGIUNTIVE di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

Qualora il debitore abbia, per effetto di tali pagamenti, già corrisposto quanto dovuto all’esito del ricalcolo, sarà comunque tenuto a presentare l’istanza al fine di beneficiare degli effetti della definizione.

Decadenza con il mancato pagamento di una rata

L’art. 6, comma 4, del decreto stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivoversamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dall’adesione. In tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi pendenti. Gli eventuali versamenti parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto senza possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

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