Clausole di esclusiva e non concorrenza

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Se decidi di esportare puoi scegliere se affidare il tuo prodotto ad uno o più agenti/distributori su un determinato mercato e, in questo caso, se affidarlo a ciascuno in esclusiva per una particolare parte di esso o a tutti senza garanzia di esclusiva. Il contratto è, infatti, lo strumento con cui limitare, restringere o ampliare i poteri/doveri del tuo rappresentante locale.

Tra le clausole contrattuali da inserire assumono primaria importanza:

L’esclusiva

L’esclusiva è concessa in favore dell’operatore estero sul mercato.

In linea di massima, i contratti di distribuzione prevedono l'esclusiva territoriale a favore del distributore. Meno di frequente, ma pur sempre comune, è la concessione dell’esclusiva in favore dell’agente. Si tratta, in ogni caso, di una scelta lasciata alla libera iniziativa delle parti, che possono anche optare per una soluzione diversa o subordinare l'esclusiva al raggiungimento di determinati obiettivi economici da parte del distributore/agente.

L’obbligo di non concorrenza

L’obbligo di non concorrenza è disposto in favore dell’azienda esportatrice.

Nei contratti di distribuzione e di agenzia è piuttosto frequente che le parti prevedano specifici obblighi di non concorrenza a carico dell’agente/distributore. Tali clausole – valide in principio – devono essere conformi al diritto vigente nel singolo Stato in cui il contratto trova esecuzione ed, in particolare, in linea generale, dovrebbero disciplinare la durata del patto di non concorrenza, le attività vietate e l’ambito geografico territoriale entro il quale tale divieto trova applicazione. 

 

Aggiornato il 03/08/2022