Attività di spettacolo e intrattenimento a carattere imprenditoriale (compresi spettacoli viaggianti)

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

111

Attività di spettacolo e intrattenimento a carattere imprenditoriale (compresi spettacoli viaggianti)

R.D. 773/1931, artt. 68/69; Legge 337/1968

111.a

Apertura

Trasferimento

Variazioni sostanziali dell’attività Effettuazione di eventi temporanei

Installazione temporanea spettacoli viaggianti

Licenza (R.D. 773/1931, art. 68-69; R.D. n° 635/1940, artt. 116-125)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione ove non si applichi il regime di cui al punto n° 110

  • Comune
  • Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (comunale o provinciale) per le verifiche di sicurezza

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Per attività esercitate in luogo chiuso e/o circoscritto, con strutture ed impianti soggetti a certificazione di sicurezza: Agibilità per luoghi di pubblico spettacolo (n° 110)
  • Per esercizio congiunto di attività di somministrazione di alimenti e bevande, si applicano anche i relativi regimi amministrativi (n° 50-51)
  • Se sono presenti impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: Impatto acustico (n° 252)
  • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251)
  • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310)
  • Per luoghi con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadri, o comunque nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300)
  • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)
  • Se l’attività è esercitata sul demanio marittimo: Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)

 

  • L’attività di spettacolo e intrattenimento a carattere non imprenditoriale non è soggetta al presente regime;
  • Per attività svolte in luoghi all’aperto non confinati o delimitati, dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a chiunque, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, anche con uso di palchi o pedane per artisti, di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico e senza particolari problematiche legate alla sicurezza, non si applica quanto disposto al punto n° 110;
  • Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

111.b

Subingresso

Licenza (R.D. 773/1931, art. 68-69; R.D. n° 635/1940, artt. 116-125)

111.c

Registrazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante

Registrazione (D.M. 18/05/2007)

Conferenza di servizi

(vedi art. 18 direttive)

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Comune previa acquisizione del parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (comunale o provinciale)

Aggiornato il