Esportare in modo sicuro sui mercati esteri

Esportare in modo sicuro sui mercati esteri

Nell’ambito di un percorso di internazionalizzazione, realizzato mediante l'apertura di canali di export all’estero, assume estrema importanza la velocità e sicurezza del servizio di trasporto attraverso cui la merce è messa a disposizione dal venditore al compratore, operanti su due differenti mercati. L’equazione presuppone che maggiore è la distanza tra il luogo di produzione e quello di consumo, maggiore è la necessità di garantire un trasporto celere e sicuro dei beni.

Esistono degli strumenti messi a disposizione dell’esportatore che devono essere da questi conosciuti e utilizzati, in modo consapevole, per evitare di incorrere in inadempimenti o di essere coinvolto in controversie dovute all’errata esecuzione di contratti di vendita internazionale.

Tra questi si ricordano:

  • Il contratto di trasporto
    È il contratto con cui “il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”. Il destinatario della spedizione, il quale è anche creditore delle cose trasportate, ha modo di verificare se la prestazione del vettore sia stata correttamente eseguita solo al momento in cui le cose, una volte giunte nel luogo di destinazione, sono consegnate. L’art. 1693 Codice Civile, prevede una responsabilità a carico del vettore, per il caso di perdita e/o avaria totale o parziale delle cose trasportate, con la correlata possibilità per quest’ultimo di sottrarsi a tale responsabilità, solamente dimostrando che il danno sia la conseguenza di un caso fortuito, intendendosi per tale anche la forza maggiore ed il fatto del terzo. Nella prassi è infine venuto affermandosi, il cd. subcontratto di spedizione, in forza del quale lo spedizioniere invece di concludere il contratto di trasporto in nome proprio e per conto del mittente, si rivolge ad altro spedizioniere pur conservando la responsabilità dell’operato del subspedizioniere, a determinate condizioni.
  • I termini di resa, gli Incoterms
    I contratti di compravendita internazionale, oltre a definire le modalità con cui dovrà essere eseguito il trasporto, devono sempre indicare i termini di resa. Le regole Incoterms sono norme internazionali definite dalla Camera di Commercio Internazionale. Essi servono a stabilire facilmente e in modo chiaro gli obblighi e i rischi a carico del venditore e del compratore in relazione alla consegna delle merci, per cui la scelta di una resa o di un’altra, equivale a stabilire quale delle parti ha in carico i costi e i rischi della spedizione.
  • Il trasportatore
    La scelta del tipo di trasporto deve essere ben ponderata alla luce di alcuni aspetti che connotano la spedizione quali: destinazione geografica, valore e tipologia della merce trasportata, rapporto peso-volume, tempi di consegna attesi. Tra le opzioni e tipologie di trasporto possibili tra cui scegliere vi sono: il trasporto via terra, via mare e via aerea. Sempre più frequente è, però, la scelta di un trasporto di tipo intermodale o combinato, cui si fa ricorso in caso di trasporti di lunga tratta.
  • I documenti per l'export
    Negli scambi con l’estero alcuni documenti assumono primaria importanza, specialmente ai fini dell’espletamento delle pratiche doganali. Tra tali documenti rientrano i documenti di identificazione e certificazione delle merci, i documenti di trasporto e spedizione, i documenti di assicurazione e tra questi in particolare: la fattura commerciale, il documento di trasporto internazionale, la packing list, i certificati di origine delle merci, le licenze, i visti di deposito.
  • Gli strumenti di pagamento
    In questo ambito gli interessi contrattuali delle parti sono per loro natura contrapposti. Da un lato l’interesse del venditore ad un pagamento certo e tempestivo della merce, dall’altro l’interesse dell’acquirente (estero) a non effettuare un pagamento anticipato per merce ancora non pervenutagli, sia per ragioni di liquidità, che per ragioni di affidabilità del venditore col quale non esista già un duraturo rapporto commerciale. Un contratto di compravendita internazionale deve puntualmente disciplinare il metodo di pagamento scelto per l’acquisto della merce.
  • I metodi di pagamento
    La selezione dello strumento di pagamento più idoneo al tipo di compravendita dipende da molteplici fattori quali il grado di rischio, i termini di pagamento pattuiti (pagamenti anticipati, contestuali o posticipati) e le condizioni di resa convenute.

Il Paese estero coinvolto nella transazione ha, in particolare, un peso estremamente importante nella decisione sullo strumento di pagamento da utilizzare posto che la normativa locale può significativamente influenzare la validità del metodo utilizzato. In ogni caso, i metodi più comunemente impiegati per regolare transazioni commerciali internazionali sono:

  • l'assegno, quale titolo di credito emesso da un soggetto nei confronti di una banca, con l’ordine di pagare al beneficiario una somma di denaro determinata, versandola su un conto corrente intestato al beneficiario stesso;
  • il bonifico, ovvero l’ordine di pagamento fatto per via cartacea o telematica ad una banca di pagare una somma di denaro a un terzo beneficiario, mediante le coordinate bancarie di quest'ultimo;
  • l'incasso documentario, mediante cui il venditore conferisce alla propria banca il mandato ad incassare l’importo della fornitura dal compratore, contro la consegna di documenti commerciali;
  • il credito documentario, consistente nella comune lettera di credito ove è l’istituto di credito ad assumere l’impegno ad eseguire il pagamento a favore del venditore.

Per maggiori informazioni, consultare:

Agenzia ICE

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)

 

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