Analisi energetica

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Nell'ottica di analisi dei consumi energetici aziendali, fra le novità introdotte dal decreto Decreto legislativo 102 del 4 Luglio 2014 e ss.mm.ii. ha rilevanza l’obbligo rivolto ad alcune tipologie di impresa di effettuare un audit energetico (o diagnosi energetica), per la classificazione del consumo energetico nei propri siti produttivi localizzati sul territorio nazionale e l’individuazione degli interventi o aggiornamenti tecnologici in grado di ridurre nel tempo i consumi, il tutto per sottostare agli obiettivi di risparmio energetico definiti dalla Direttiva europea 2018/2002/UE.

È per questi motivi che, il Ministero per lo Sviluppo economico, ha emanato un documento che chiarisce nel dettaglio gli obblighi derivanti dall’applicazione del Decreto 102/14.

Per l’articolo 2 del decreto, l’Audit energetico è:

“La procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati”.

La diagnosi energetica è quindi il primo passo per una gestione razionale dell’energia ed è fondamentale per l’azienda che voglia migliorare la propria efficienza energetica. Il processo di Diagnosi Energetica prevede una serie di step di lavoro: 

  1. attività preliminari: si tratta di una fase in cui l’Auditor Energetico entra in contatto con la direzione aziendale e insieme a quest’ultima definisce obiettivi, necessità, tempistiche e pianifica tutte le attività per l’esecuzione della diagnosi;
  2. attività in campo: sono condotte sul campo dall’Auditor, tramite visite e ispezioni mirate a valutare gli usi energetici, comprendere comportamenti e modalità operative degli utenti e il loro impatto sui consumi e l’efficienza energetica;
  3. analisi: rappresenta l’attività principale della diagnosi energetica durante la quale l’Auditor individua i flussi energetici e definisce un bilancio energetico;
  4. attività finali: l' Auditor produce un rapporto finale da consegnare alla direzione aziendale, coerente con i requisiti e le finalità concordate con quest’ultima.

I soggetti obbligati sono:

  • le grandi imprese, che occupano almeno 250 addetti o che ne occupano di meno ma hanno un fatturato annuo sopra i 50milioni di euro e un bilancio annuo sopra i 43milioni di euro;
  • le imprese a forte consumo di energia, che hanno un consumo energetico annuo (elettrico o di altro tipo) non inferiore a 2,4 GWh e un rapporto fra costo dell’energia e volume del fatturato non inferiore al 3%. Tali imprese sono iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi del DM Economia e Finanze 5 aprile 2013 e ss.mm.ii.. Sono esonerate dall’obbligo le imprese energivore che adottino un sistema di gestione dei consumi energetici conforme ai criteri di diagnosi contenuti nel decreto 102/14 (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001).

I soggetti abilitati a eseguire l’audit energetico, a partire dal 19 luglio 2016 sono solo i soggetti certificati da organismi accreditati in base alle norme UNI CEI 11352 (ESCO – Energy Saving Company) e UNI CEI 11339 (EGE – Esperti in Gestione dell’Energia).

Per monitorare e controllare i consumi e i costi energetici della tua azienda, soprattutto se questa è energivora e di media o grande dimensione, uno strumento importante è la contabilità energetica. Essa è altresì fondamentale per la valutazione e la programmazione di interventi di ammodernamento dal punto di vista energetico o per altre misure di gestione dell'energia.

Il documento da cui è possibile quantificare le prestazioni del sistema edificio-impianto, dal punto di vista dei consumi, del tipo di materiali utilizzati per la sua  costruzione , dell’efficienza degli impianti installati e del loro corretto dimensionamento è la certificazione energetica. 

Altro non è che l’insieme delle attività svolte da un professionista abilitato per la definizione di un documento attestante la prestazione, l’efficienza ed il rendimento energetico di un edificio che si conclude con il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE). 

Per maggiori informazioni, si consulti il sito Sportello Unico dei Servizi della Regione Sardegna.

 

Aggiornato il 24/06/2022