Oggetto del bando
Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 18 gennaio 2026. Istruzioni contabili e fiscali sono allegate al sito del bando stesso. La domanda va inviata esclusivamente on line tramite il portale Inps nel servizio dedicato alle prestazioni non pensionistiche. a inviata esclusivamente online tramite il portale INPS, nel servizio dedicato alle prestazioni non pensionisticheLa domanda va inviata esclusivamente online tramite il portale INPS, nel servizio dedicato alle prestazioni non pensionistiche.La domanda va inviata esclusivamente online tramite il portale INPS, nel servizio dedicato alle prestazioni non pensionistiche.
Macrosettore
Agricoltura, Servizi, Turismo
Data di scadenza dell'agevolazione
Soggetti ammissibili
I soggetti ammissibili all’indennità una tantum prevista dal D.L. n. 25/2026 sono:
- lavoratori autonomi;
- liberi professionisti;
- collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.);
- titolari di attività d’impresa individuale.
Devono aver:
- dovuto sospendere l’attività lavorativa a causa degli eventi meteorologici iniziati dal 18 gennaio 2026;
- la residenza, il domicilio professionale oppure la sede operativa nei territori individuati dallo stato di emergenza;
- subito una sospensione dell’attività documentabile secondo i criteri indicati nella circolare INPS n. 53/2026.
Progetti finanziabili
La misura INPS prevede un’indennità una tantum destinata ai lavoratori autonomi e professionisti che hanno sospeso l’attività per gli eventi meteorologici del gennaio 2026.
Sono ammessi i periodi di:
- sospensione totale o parziale dell’attività professionale o autonoma;
- inattività causata direttamente dagli eventi meteorologici;
- sospensione compresa tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026.
Agevolazione concessa
L’indennità è riconosciuta per il periodo di inattività lavorativa previsto dalla normativa emergenziale e non concorre alla formazione del reddito.
L’indennità riconosce:
- 500 euro per ciascun periodo di sospensione fino a 15 giorni;
- fino a un massimo di 3.000 euro per beneficiario.
Termini
Le domande sono presentabili fino al 20 giugno 2026 tramite il portale INPS.
Procedura
La presentazione della domanda si effettua esclusivamente online tramite il portale INPS, accedendo al servizio dedicato alle prestazioni non pensionistiche con SPID, CIE o CNS.
Riferimenti