Sostegno a valere sulle risorse previste nella misura 5.69, inteso a promuove la competitività delle aziende che operano nel settore della trasformazione, afferente alla Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione.
Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI)
Imprese diverse dalle PMI (solo attraverso gli strumenti finanziari di cui al Titolo IV della sezione 2 del Reg.(UE) 1303/2013).
Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:
- che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
- che migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
- che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;
- che si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
- che si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007;
- che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.
La misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo può essere applicata un’intensità dell’aiuto pubblico paria al 100% della spesa totale ammissibile quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa tutti i criteri seguenti:
- interesse collettivo; - beneficiario collettivo10; - elementi innovativi11, se del caso, a livello locale,
Si applicano, inoltre, i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):
-Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: aumento di 30%;
-Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di 20%;
In ogni caso, l’importo del sostegno concesso per ciascun beneficiario non può essere superiore a 600.000 per il presente bando.
La presentazione delle domande di sostegno è fissata dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) fino al 29 dicembre 2017, secondo le seguenti finestre temporali:
1) fase 1: 16 marzo – 10 maggio 2017;
2) fase 2: 10 luglio – 8 settembre 2017;
3) fase 3: 6 novembre – 29 dicembre 2017.
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, acquisto attrezzature e/o ammodernamenti, dispositivi di sicurezza, adeguamenti strutturali ecc.).
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili distinte per i diversi ambiti di applicazioni previsti dall’art. 69, par. 1 lett. a-f del Reg. (UE) 508/2014.
Spese ammissibili in riferimento all’art. 69, par. 1 lett. a1:
- acquisto e installazione di sistemi di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;
- generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;
- investimenti per l'introduzione/ammodernamento di impianti ad energia rinnovabile, quali pannelli solari; econometri, sistemi di gestione dell’energia e sistemi di monitoraggio.
Spese ammissibili in riferimento all’art. 69, par. 1 lett. b2, a condizione che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale
- segnali di soccorso; apparecchiature antincendio quali allarmi, estintori, coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori, porte tagliafuoco;
- rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
- protezioni sulle macchine, quali verricelli ecc.;
- illuminazione di emergenza;
- videocamere e schermi di sicurezza;
- acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
- acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti;
- dotazione di guide e manuali per migliorare la salute sui luoghi di lavoro, compresi software derivanti da analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui luoghi di lavoro al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli.
- servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
- attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche nei luoghi di lavoro;
- attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti;
- vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili,
- dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anti-caduta;
- segnali di emergenza e di allarme di sicurezza.
Spese ammissibili in riferimento all’art. 69, par. 1 lett. c, d, e, f3:
- macchinari ed attrezzature per la trasformazione dei prodotti/sottoprodotti;
- macchinari ed attrezzature per etichettatura;
- adeguamento/ampliamento dei fabbricati esistenti;
- nuova costruzione limitatamente all’area del sito produttivo;
- servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware.
È considerata spesa ammissibile l’acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell’operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico.
Spese generali (costi generali e costi amministrativi).
L’istruttoria è avviata a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno presso Argea Sardegna – Servizio Istruttorie e Attività Ispettive.
Ai fini del controllo, sia amministrativo che tecnico, Argea Sardegna – Servizio Istruttorie e Attività Ispettive può richiedere, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990, documentazione integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erronee od incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il completamento dell’attività istruttoria.
I termini per la chiusura di ogni singolo procedimento (concessione del sostegno, liquidazione, ecc) sono stabiliti in 30 giorni, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990. Tali termini decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi del par. 6 dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e possono essere sospesi per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.