FEAMP 2014/2020 - Misura: 1.41 art. 41, paragrafo 1, lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 508/2014 – Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

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Oggetto del bando

Sostegno a valere sulle risorse previste nella misura 1.41 art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, intesa a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci attraverso il sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari, afferente alla Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze.

La misura in oggetto si propone l’obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci, conformemente all’obiettivo principale della strategia Europa 2020, attraverso il sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari. A questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, sia le operazioni riguardanti congiuntamente motori principali ed ausiliari, che le operazioni riservate alle imbarcazioni più grandi (in termini di kW del motore, di dimensioni e di GT).

Spese ammissibili
Investimenti produttivi (IP)
Macrosettore
Agricoltura
Data di scadenza dell'agevolazione
(a sportello)
Soggetti ammissibili

Proprietari di imbarcazioni da pesca, armatori di imbarcazioni da pesca

Progetti finanziabili

Sono ritenuti ammissibili gli interventi di sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardanti pescherecci:

a) di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore da sostituire;

b) di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20% inferiore a quella del motore da sostituire;

c) di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30% inferiore a quella del motore da sostituire.

La riduzione di potenza del motore di cui alle precedenti lett. b) e c), può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di nave di cui a tali lettere.

Il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell’art. 40, par. 2, del Reg. (CE) 1224/2009 - "certificazione della potenza del motore”.

In deroga, per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all’art. 41 del Reg. (CE) 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca.

Infine, il sostegno può essere corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell’Unione

Agevolazione concessa

L’intensità massima dell’aiuto pubblico per ciascuna domanda di sostegno è pari al 30% delle spese ammesse.

La misura prevede che le domande presentate da operatori del settore della pesca costiera artigianale siano trattate in via prioritaria fino al 60% del sostegno erogato per l’intero periodo di programmazione.

Il beneficiario può richiedere, entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione dell'Atto di concessione, l’erogazione di un anticipo per un importo massimo del 40% dell’aiuto pubblico relativo agli investimenti ammessi.

Il sostegno non è concesso più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per la stessa imbarcazione da pesca.

Termini

Il periodo per la presentazione delle domande è fissato a partire dal 30 settembre 2019 sino alle ore 12:00 del 15 Gennaio 2020.

 

Spese ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano: 

− costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione;

−  costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature, formazione dei dipendenti);

−  acquisto e installazione del motore principale o ausiliario (anche a metano) con le modalità previste dall’art. 41, paragrafo 2, lettere a), b) e c);

−  acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;

−  acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

  • investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
  • retribuzioni e oneri del personale dipendente;
  • indagini/analisi preliminari;
  • utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
  • spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso. 

Segue una lista dei costi generali e amministrativi relativi alla presente misura:

- spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese progettuali, spese per consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;

- spese per garanzie fideiussorie connesse al pagamento di anticipazioni del contributo.

Tutte le voci di spesa, devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Procedura

Le domande di sostegno devono pervenire ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP perentoriamente entro i termini di apertura e chiusura dell’avviso sotto riportati, con una delle seguenti modalità:

  1. spedizione a mezzo raccomandata A/R a Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP, viale Adua, 1, 07100 Sassari;

  2. consegna a mano, direttamente presso gli Uffici di Argea Sardegna – Servizio autorizzazione

    1 pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP, viale Adua, 1, 07100 Sassari ;

  3. invio tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo e-mail: argea@pec.agenziaargea.it, mediante la propria casella di posta elettronica certificata (o tramite quella propria del soggetto delegato), specificando nell’oggetto la dicitura “FEAMP 2014-2020 - Domanda di sostegno relativa alla misura 1.41 par. 2”.

L’istruttoria è avviata a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno presso Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP.

Ai fini del controllo, sia amministrativo che tecnico, Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP può richiedere, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990, documentazione integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erronee od incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il completamento dell’attività istruttoria.

I termini per la chiusura di ogni singolo procedimento (concessione del sostegno, liquidazione, ecc) sono stabiliti in 30 giorni, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990. Tali termini decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi del par. 6 dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e possono essere sospesi per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

 

Criteri di valutazione

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella di cui all'art. 7 delle disposizioni attuative.

Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria disponibile ammonta ad euro 100.401,00