Rientrano nella competenza SUAPE le strutture sanitarie gestite in forma di impresa, nelle quali il fattore organizzativo è prevalente rispetto a quello professionale, nonché gli studi professionali non medici di cui alla legge regionale n° 10/2006, gli studi professionali medici e le strutture a bassa, media e alta complessità. (01 - Strutture sanitarie di bassa complessità; 02 - Strutture sanitarie di media complessità; 03 - Strutture sanitarie di alta complessità)
Domande frequenti
Per la variazione del preposto occorre selezionare l'intervento Adempimenti accessori all'interno del settore di riferimento, e la voce Cambio del preposto nelle condizioni; i moduli C5, D1, D2 e D3 saranno abbinati in automatico dal sistema.
Le procedure di condono edilizio e sanatoria rientrano nella competenza del SUAPE, ma per esse non si applicano le disposizioni sul procedimento unico di cui agli articoli 31 e seguenti della L.R. 24/2016. Ciò significa che in tali casi la pratica deve essere comunque presentata al SUAPE e deve comprendere l’acquisizione contestuale di tutti i titoli abilitativi necessari per la completa regolarizzazione dell’immobile, ma si segue la procedura ordinaria prevista dalla norma settoriale al posto dei procedimenti in autocertificazione o in conferenza di servizi propri del SUAPE. (02 - Sanatoria Edilizia)
Occorre selezionare il settore 06 - Proroga voltura e rinnovo di titoli abilitativi e poi l'intervento Voltura di titoli abilitativi, che porterà alla compilazione del modello F10. (006 - Proroga voltura e rinnovo di titoli abilitativi)
In seguito all'entrata in vigore delle Direttive di attuazione della Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 “Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998”, è stato disposto che la comunicazione annuale sulle tariffe applicate nell'anno in corso per ogni specifico servizio multifunzionale esercitato deve essere fatta direttamente all'Agenzia LAORE tramite PEC entro il 15 gennaio di ogni anno.
Di conseguenza il modello F2 è stato eliminato dalla modulistica SUAPE ed è reperibile al seguente link: dichiarazioni da parte di imprese multifunzionali, modulistica
Per maggiori informazioni: novità in materia di agriturismo ittiturismo pescaturismo fattoria didattica e sociale. (01 - Agriturismo)
Per l'accertamento di conformità occorre selezionare, nell'ordine, Intervento edilizio - Sanatoria Edilizia - Accertamento di conformità per opere eseguite in assenza di permesso di costruire o in difformità dallo stesso.
I moduli necessari saranno abbinati in automatico dal sistema. (02 - Sanatoria Edilizia)
Per l'attività di locazione o noleggio di natanti allo stato attuale non è previsto alcun titolo abilitativo presso il SUAPE; tuttavia potrebbero essere previsti adempimenti da espletare direttamente presso la Capitaneria di Porto competente.
Per il titolo abilitativo ex art. 68 CdN, fatti salvi eventuali adempimenti presso la Capitaneria, è necessario accedere al SUAPEE tramite SPID, CNS o CIE, avviare la compilazione di una nuova pratica, selezionare il comune di riferimento e il settore relativo all'attività esercitata (002 Attività produttive > 07 - Servizi di informazione e comunicazione - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese - Istruzione - Altre attività di servizi > 15 - Altre attività di servizi soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi), allo step 2 INTERVENTI selezionare "Adempimenti accessori", allo step 3 CONDIZIONI selezionare "Altri adempimenti accessori" e infine "Compila modello di comunicazione per adempimenti accessori (C5)" e "Compila modulo per l'esercizio di attività sul demanio marittimo (F23)".
Avanzare, seguendo il flusso di compilazione, sino alla firma digitale e all'invio della pratica. (15 - Altre attività di servizi soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi)
Non sempre per iniziare un'attività è necessario presentare una pratica al SUAPE; in molti casi è sufficiente espletare gli adempimenti alla Camera di commercio attraverso la ComUnica del Registro Imprese. Sono tenute a presentare una dichiarazione autocertificativa al SUAPE solo le attività per le quali esiste una normativa specifica che prescrive la necessità di un adempimento o un'autorizzazione.
L'attività di autolavaggio non richiede un'autorizzazione specifica, tuttavia generalmente é necessario presentare una pratica al SUAPE per adempimenti accessori di natura ambientale (scarichi, impatto acustico), di sicurezza e simili.
Solo in questo caso selezionare l'intervento 07 - Servizi di informazione e comunicazione - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese - Istruzione - Altre attività di servizi e poi 15 - Avvio di altre attività di servizi soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi. (15 - Altre attività di servizi soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi)
In caso di trasferimento nell’ambito della regione Sardegna di agenzia con sede fissa si dovrà presentare una pratica SUAPE selezionando "Trasferimento di sede di agenzie di viaggi" all’interno del settore “07 - Servizi di informazione e comunicazione - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese - Istruzione - Altre attività di servizi”. (03 - Agenzie di viaggi)
In seguito all’approvazione, con DGR N. 25/1 DEL 2.08.2022, delle direttive di attuazione, sono stati pubblicati i moduli B48 -Enoturismo e D24 - Requisiti professionali specifici per attività di enoturismo, reperibili sul portale Suape selezionando il settore 002 - Attività produttive > 01 - Agricoltura, silvicoltura, pesca > 08 - Enoturismo.
Gli ulteriori moduli necessari saranno abbinati in automatico dal sistema. (08 - Enoturismo)
L'attività di decorazione unghie non è oggetto di alcuna specifica normativa e pertanto non è soggetta alla presentazione di una pratica SUAPE, fatta salva l'idoneità dei locali e il rispetto delle norme igienico sanitarie.
L’attività di ricostruzione unghie invece richiede il possesso della qualifica professionale di estetista di cui alle legge n.1/1990 e richiede quindi la presentazione di una pratica SUAPE selezionando, all’interno del settore 07 - Servizi di informazione e comunicazione - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese - Istruzione - Altre attività di servizi, la voce 07 - Acconciatori ed Estetisti e infine 02 - Estetisti.
I moduli necessari saranno abbinati in automatico dal sistema. (02 - Estetisti)
Per le attività di Pet Therapy (ippoterapia, onoterapia e altri animali domestici), occorre predisporre una pratica selezionando il settore 002 - Attività produttive > 07 - Servizi di informazione e comunicazione - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese - Istruzione - Altre attività di servizi > 15 - Altre attività di servizi soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi.
Andando avanti nella compilazione e rispondendo “SI” alla condizione Cond-93a_v4, occorrerà selezionare l'opzione "Compila modello relativo alle strutture che erogano interventi assistiti con animali (E29)".
I moduli necessari saranno abbinati in automatico dal sistema. (15 - Altre attività di servizi soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi)
No, in quanto l’attività non necessita di alcuna autorizzazione di competenza del SUAPE. Tuttavia, è necessaria l'iscrizione all’albo gestori ambientali, da effettuarsi direttamente presso la Camera di Commercio competente per territorio.
No, l'iscrizione al Registro Ufficiale del Produttori è fuori dalla competenza SUAPE e la procedura per l’avvio dell’attività deve essere gestita attraverso il portale SUS, al seguente link: https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/492
Il modello B38 non è quindi più in utilizzo nel sistema SUAPE.
Il modello di riepilogo deve essere firmato dal richiedente; perché possa essere firmato da un altro soggetto, incluso il procuratore alla trasmissione, occorre la procura alla firma con il modulo F15 reperibile nella sezione modulistica.
Si, l'intestatario della pratica può firmare con firma digitale il modulo F15 di procura in quanto la norma (art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. n. 82/2005) prevede che una firma digitale sia sempre e in ogni ambito equivalente a una firma autografa.
Pertanto nel mese di novembre 2022 il modulo F15 è stato aggiornato per contemplare espressamente tale caso.
Se l'intestatario della pratica non ha accesso al portale può incaricare un altro soggetto dandogli la procura speciale (F15). In questo caso dovrà compilare e firmare in maniera autografa il modulo F15, che sarà poi scannerizzato e firmato digitalmente dal procuratore. Nel caso in cui l'intestatario della pratica abbia la firma digitale, il modulo F15 può essere firmato digitalmente.
La variazione del legale rappresentante o della ragione sociale non comporta, di regola, la necessità di comunicazione al SUAPE, l'obbligo sussiste solo qualora la specifica normativa settoriale lo preveda espressamente.
In ogni caso la variazione del legale rappresentante non modifica la persona giuridica titolare dell'attività produttiva, che resta tale anche se la persona fisica che ne ha la legale rappresentanza viene sostituita o anche se la denominazione è variata.
E’ comunque possibile inviare una comunicazione utilizzando il modello C5.
L’art. 18 delle direttive prevede che sia il soggetto organizzatore a valutare se si configuri o meno un’attività produttiva di beni e servizi; se questa non si configura il titolo abilitativo può essere conseguito direttamente presso l'ente competente; se invece si tratta di attività produttiva di beni e servizi allora il procedimento ricade nella competenza del SUAPE e i moduli necessari saranno abbinati automaticamente dal sistema SUAPE selezionando la voce 07 - Attività temporanee all’interno del settore 05 - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.
La pratica quindi sarà composta dal modulo F40 in caso di Attività temporanee di esposizione, vendita, somministrazione o produzione esercitate in occasione di manifestazioni ed eventi, o dai moduli A31 ed F48 in caso di Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e trattenimento, oltre ad eventuali ulteriori moduli derivanti dalle risposte fornite in fase di compilazione.
Le direttive SUAPE prevedono che "le autorizzazioni per i tagli e gli attraversamenti stradali o per l’effettuazione di interventi di manomissione o modifica di spazi pubblici possono essere gestiti dal SUAPE, in un procedimento in conferenza di servizi, solo ove richiesti contestualmente al titolo abilitativo per la realizzazione di un intervento edilizio avente autonoma finalità, nel senso che l’intervento sullo spazio pubblico assume carattere secondario e strumentale rispetto all’intervento edilizio principale".
Conseguentemente non esiste una specifica tipologia di intervento, in quanto l'autorizzazione può essere richiesta al SUAPE solo se connessa con un intervento edilizio autonomo, rispetto al quale deve essere individuata la categoria di intervento.
Fa eccezione il taglio stradale finalizzato a un intervento ricadente nel Codice delle Comunicazioni elettroniche che ricade sempre nella competenza SUAPE.
Negli altri casi la richiesta deve essere presentata direttamente all'ente proprietario della strada.
Compilando il modulo D duplicato, è necessario selezionare il pulsante AZIONI >Titolari e creare un nuovo contatto nella rubrica Titolari, avendo cura di selezionare l’opzione “chiede di intestare a suo nome---> la pratica relativa a un’attività produttiva svolta in forma non imprenditoriale (es. bed and breakfast, guide turistiche) o un singolo modulo”.
Una volta confermato il nuovo contatto, sarà possibile importarlo dalla rubrica nell’anagrafica del modulo D duplicato.
Sarà sempre possibile delegare il modulo duplicato.
Si richiede un parere in merito alla competenza dello Sportello SUAPE per pratiche relative ad installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica di infrastrutture passive a banda ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della regione Sardegna. Considerando che tali opere sono assimiliate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (escluse dalla competenza del SUAPE) e che l'art. 18 delle direttive prevede che "le autorizzazioni per i tagli e gli attraversamenti stradali o per l’effettuazione di interventi di manomissione o modifica di spazi pubblici possono essere gestiti dal SUAPE, in un procedimento in conferenza di servizi, solo ove richiesti contestualmente al titolo abilitativo per la realizzazione di un intervento edilizio avente autonoma finalità, nel senso che l’intervento sullo spazio pubblico assume carattere secondario e strumentale rispetto all’intervento edilizio principale", si chiede se nel caso di cui trattasi l'intervento sia di competenza del SUAPE.
RISPOSTA
In considerazione della particolarità del caso di cui trattasi, nonché per garantire omogeneità di gestione sull'intero territorio regionale alla ditta concessionaria, riteniamo che i procedimenti debbano essere gestiti dal SUAPE. Si ritiene infatti che l'esclusione prevista dall'art. 18 delle direttive, sia da interpretare in combinato disposto con l'art. 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, norma speciale di riferimento per gli interventi in oggetto, che dispone espressamente che le istanze vengano gestite con un procedimento unico in capo allo sportello unico.
L’azione Condividi permette di condividere la pratica con uno o più utenti, che potranno quindi accedere alla pratica, consultare e compilare i moduli, ma non potranno in alcun modo firmarli né inviarli. Se è necessario affidare la compilazione e firma di uno o più moduli ad altro tecnico, si deve utilizzare l'apposita funzione "DELEGA" .
La procedura per la dichiarazione di inagibilità di un immobile, non essendo legata a un intervento edilizio, non è di competenza del SUAPE
La notifica preliminare cantieri deve essere inviata al di fuori del portale SUAPE seguendo le indicazioni pubblicate all'indirizzo https://www.sardegnasalute.it/cantieri/
In caso di trasferimento all’interno dello stesso comune si dovrà selezionare "trasferimento di sede" dopo aver indicato l'attività di interesse, il sistema chiederà la compilazione di DUA, C3, e dei modelli B e D di riferimento.
In caso di trasferimento in comune differente (dal comune A al comune B) occorrerà presentare il modello C6 di cessazione al comune A ed il nuovo avvio al comune B, tramite il modello C1 e gli ulteriori modelli richiesti.
Nella nuova piattaforma la procura viene proposta prima della firma e dell'invio. Il file pdf editabile è comunque presente nella sezione Modulistica del sito.
Gli atti di pianificazione, come il piano di lottizzazione, e la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono esclusi dalla competenza del SUAPE come previsto dall'art. 3.2, esclusioni delle Direttive SUAPE. Il permesso di costruire deve quindi essere ottenuto per le vie ordinarie a seguito di istanza presentata direttamente all’ufficio tecnico.
Il codice IUN (Identificativo Univoco Numerico) viene assegnato dall’Assessorato del Turismo il quale ha chiarito, con nota prot. 13805 del 08/10/2018, che è esclusa la competenza del SUAPE per locazione occasionale di immobili per scopi turistici .
La modulistica, da presentare direttamente al Comune, è reperibile presso l'ufficio territoriale competente
Per le vendite straordinarie di liquidazione o sottocosto occorre selezionare nello STEP 1 l'attività produttiva di riferimento, poi nello STEP 2 la voce Adempimenti accessori per attività esistenti, e infine nello STEP 3 la voce Effettuazione di vendite straordinarie, che porterà alla compilazione dei moduli D3 ed F4.
Nessun adempimento è dovuto per le vendite promozionali.
La comunicazione di una variazione o aggiunta di un'ulteriore impresa esecutrice si effettua con il modello F3. I versamenti da effettuare dipendono dalle disposizioni locali, per le quali suggeriamo di rivolgersi direttamente al SUAPE competente per territorio.
Salvo non vi siano esigenze particolari, nessun adempimento amministrativo è dovuto per l’avvio di un’attività professionale di questo tipo e pertanto non sarà necessario presentare la DUA. Rientrano invece nella competenza del SUAPE tutti gli eventuali interventi da eseguire sui locali nei quali si intende esercitare l’attività professionale.
Gli interventi realizzati da soggetti a prevalente partecipazione pubblica (Abbanoa, Laore, Telecom, …) sono esclusi dalla competenza SUAPE e i titoli abilitativi devono essere conseguiti secondo le modalità previste dalle norme settoriali (Art. 3.2 lettera a) delle Direttive SUAPE.
Si, le pratiche presentate dai condomini rientrano nella competenza SUAPE.
Le direttive SUAPE chiariscono che i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della LR n. 24/2016 continuano a essere gestiti secondo le modalità previgenti; pertanto le comunicazioni di inizio e fine lavori riferite ad una pratica cartacea possono essere presentate anche in modalità cartacea, oltre che comunque via PEC (Art. 25).
Trattandosi di interventi edilizi eseguiti da soggetti di natura pubblica, è esclusa la competenza del SUAPE e i titoli abilitativi devono essere conseguiti secondo le modalità previste dalle norme settoriali (Art. 3.2 lettera a) delle Direttive SUAPE.
Poiché la normativa vigente non prevede la necessità di alcun titolo abilitativo, non è dovuta la presentazione della DUA.
Dal 13 marzo 2017 si deve rivolgere al SUAPE, che riunisce le competenze dei SUAP (Sportelli Unici per le Attività Produttive) e dei SUE (Sportelli Unici per l’Edilizia).
Il SUAPE è lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia di cui alla parte II, titolo I, capo I della L.R.24/2016. Il SUAPE riunisce le competenze dei SUAP (Sportelli Unici per le Attività Produttive) e dei SUE (Sportelli Unici per l’Edilizia) e deve essere istituito di norma presso le Unioni dei comuni di cui alla L.R. 2/2016.
Dal 13 marzo 2017, con l’approvazione delle Direttive SUAPE, come previsto dall’art. 29 comma 4 della L.R. n° 24/2016.
Si, indipendentemente dalla qualificazione del soggetto proponente (imprenditore o cittadino) e dalla destinazione d’uso (residenziale o produttiva) dei locali.
Per conoscere nel dettaglio le esclusioni dall’ambito di competenza SUAPE rimandiamo all’art. 3.2 delle Direttive SUAPE. In particolare sono escluse:
· tutte le vicende per le quali non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente;
· gli adempimenti relativi all’impresa come soggetto giuridico quali, ad esempio, gli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, compresa la gestione della Comunicazione Unica;,
· tutte le attività ad iniziativa pubblica
· le concessioni che prevedono una procedura di evidenza pubblica per il rilascio.
Tutti i procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive e gli interventi edilizi o di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, di cui alla parte II, titolo I, capo I della Legge Regionale n.24 del 20 ottobre 2016.
Per conoscere nel dettaglio l’ambito di competenza SUAPE consigliamo di fare riferimento all’art. 3.1 delle Direttive SUAPE.
Dalla scrivania selezionare la pratica da annullare tra quelle inoltrate, cliccare sul pulsante AZIONI e selezionare Annulla pratica.
Il sistema predispone una comunicazione di annullamento e genera il modulo F49 che dovrà essere compilato online; una volta completata la compilazione, selezionare l'azione Genera pdf dal menù AZIONI, a questo punto il modulo verrà posizionato nella sezione soprastante degli Allegati, dove si potrà procedere con la firma integrata online o offline tramite il menù AZIONI e infine, dopo l'apposizione della firma, inviare selezionando il pulsante INVIA.
Dalla data di entrata in vigore della LR 8/2015, il modulo A20 non è più utilizzabile, in quanto non è più vigente la norma che assoggettava le opere interne a semplice comunicazione asseverata. Pur con gli eventuali adattamenti proposti, non è possibile utilizzare il modello A20 in quanto il titolo abilitativo a cui si riferisce non è più contemplato dalla normativa vigente. Le opere interne devono quindi essere ricondotte ad una delle categorie edilizie previste dalla L.R. n° 8/2015 e al titolo abilitativo corrispondente: a seconda delle caratteristiche dell’intervento, si configurerà quindi una manutenzione ordinaria (non soggetta ad alcun adempimento), ovvero una manutenzione straordinaria (soggetta a SCIA e quindi a DUA a 0 giorni, secondo una modalità assimilabile rispetto al passato) o, per interventi di particolare rilevanza, a ristrutturazione edilizia (soggetta a permesso di costruire e quindi a DUA a 30 giorni, salvo vincoli particolari che impongano la conferenza di servizi).I modelli all’interno dei quali collocare le caratteristiche del proprio intervento cui è associato il relativo titolo edilizio sono i modelli A1 ed F13.
La cessazione dell’attività deve essere comunicata al SUAPE del Comune competente per territorio, selezionando l'intervento Cessazione all'interno del settore dell'attività di riferimento, e compilando quindi il modello C6 generato dal sistema.
Qualora si trattasse di commercio ambulante, il modello dovrà essere presentato al SUAPE del Comune di residenza del titolare..
Per comunicare una variazione di destinazione d’uso senza opere si deve selezionare, all’interno del settore 01 - Intervento edilizio da realizzare, la voce 09 - Mutamenti di destinazione d'uso. Il sistema abbina i moduli necessari da compilare: DUA, A0 e A1 oppure F13, a seconda delle scelte effettuate.
In linea generale, si tratta di un procedimento in immediato avvio anche se, secondo le specifiche dell'intervento, non si esclude che possa essere necessaria una Conferenza di Servizi, ad esempio per problematiche connesse all’attività da esercitare, o alla localizzazione.
Il cambio di destinazione d'uso con opere, invece, deve essere inquadrato nella categoria edilizia corrispondente (manutenzione straordinaria se tutte le opere rientrano in tale definizione e il cambio d'uso è all'interno della stessa categoria funzionale, o ristrutturazione edilizia negli altri casi).
La competenza del SUAPE si configura ogni volta che ci si trovi di fronte ad un’attività economica di produzione di beni o fornitura di servizi.
Si. Per avviare un’attività di commercio all’ingrosso è necessario presentare una pratica al SUAPE, selezionando nel portale il Settore 002 - Attività produttive > 03 - Commercio all’ingrosso e al dettaglio > 05 - Commercio all'ingrosso e compilando quindi DUA, B41, C1, D1 ed eventuali ulteriori modelli generati dal sistema, tra cui in particolare il modulo E1 per la notifica igienico-sanitari in caso di commercio di alimenti e bevande.