![<span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@kellysikkema?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Kelly Sikkema</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/tax?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span> Fisco](/sites/default/files/styles/immagine_principale/public/upload/2021/02/kelly-sikkema-xoU52jUVUXA-unsplash.jpg?itok=o5E8qULR)
In caso di tardiva trasmissione della fattura elettronica allo Sdi non sempre può essere conveniente il ravvedimento operoso. Il chiarimento a riguardo arriva dall’Agenzia delle entrate, in riposta a un quesito posto nel corso di Telefisco 2021.
La tardiva emissione delle fatture elettronica allo Sdi nonostante le stesse siano state registrate e fatte confluire nella competente liquidazione periodica, porta a due conseguenze per sanare la situazione: il ravvedimento operoso o l’attesa dell’atto di contestazione della sanzione. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che trovano applicazione le seguenti sanzioni:
- tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro;
- da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva.
In sede di controllo può trovare applicazione il cumulo giuridico (nonché le disposizioni in materia di definizione agevolata).
È possibile ricorrere al ravvedimento operoso, ma in questo caso il cumulo giuridico è escluso, ragion per cui le sanzioni, sebbene ridotte, dovranno essere corrisposte per ciascuna fattura non trasmessa. È quindi evidente che il ravvedimento può non essere la strada più conveniente.