Il sistema suggerisce automaticamente l’iter corretto, ma è sempre responsabilità del presentatore verificarlo e confermarlo al momento dell’invio.
In caso di errore (anche dovuto a modifiche successive o dati memorizzati nel browser), o in caso di divergenza ragionevole, l’utente può modificare l’iter consigliato.
Il SUAPE ne verificherà comunque la correttezza in fase istruttoria.
Domande frequenti
Il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (Sistema I&R), approvato con Decreto 7 marzo 2023 e modificato dal Decreto 27 gennaio 2025, stabilisce che:
“L’operatore, prima di iniziare un’attività, richiede la registrazione prevista all’art. 5, comma 1, del d.lgs. I&R tramite il SUAP del Comune nel cui territorio insiste lo stabilimento, ai sensi del DPR 160/2010 e del d.lgs. 222/2016.”
La normativa non distingue tra attività produttive e non produttive; di conseguenza, essa introduce un’eccezione rispetto alla competenza prevista dall’art. 3 delle Direttive SUAPE, ampliandone l’ambito di applicazione.
Tuttavia, il Manuale prevede anche che:
“Per la registrazione di allevamenti familiari e amatoriali è possibile effettuare la registrazione in BDN direttamente presso la ASL, senza ricorrere al SUAP.”
Pertanto, tutti i soggetti tenuti all’obbligo di registrazione devono presentare la pratica al SUAPE, indipendentemente dalla natura (produttiva o non produttiva) dell’attività svolta. Solo gli allevamenti familiari e amatoriali hanno la facoltà di presentare la pratica alternativamente direttamente alla ASL.
Per completezza di informazione, si riportano di seguito le definizioni di allevamento amatoriale e familiare, ai sensi del Decreto 7 marzo 2023 modificato dal Decreto 27 gennaio 2025:
ALLEVAMENTO AMATORIALE: allevamento di animali da compagnia definito all’art. 2, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (d.lgs. I&R)
ALLEVAMENTO FAMILIARE: attività di allevamento definita all’art. 2, comma 1, lettera f), del d.lgs. I&R prevista solo per le seguenti specie e numero massimo di animali che possono essere detenuti contemporaneamente: a) bovini della sola specie bos taurus, con un massimo di 3 (tre) capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione; b) equini, escluse le zebre, con un massimo di 3 (tre) capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione; c) ovini e caprini, con un massimo di 9 (nove) capi, complessivi tra ovini e caprini, se l’operatore detiene nello stabilimento entrambe le specie; d) suini, con un massimo di 4 (quattro) capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri; e) pollame, con un massimo di 50 (cinquanta) capi, ad esclusione dei ratiti, per i quali è previsto un massimo di 4 (quattro) capi; f) conigli, con un numero massimo di 20 (venti) fori nido e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni; g) api, con un numero massimo di 10 (dieci) alveari. L’orientamento produttivo “familiare” riguarda l’intera attività di apicoltura, e non i singoli apiari.
Quesito: Nel codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 259/2003, gli articoli 44 (per impianti ricetrasmittenti) e 49 (per infrastrutture di comunicazione elettronica) prevedono l'indizione di una conferenza di servizi con termini dimezzati rispetto a quelli previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 (ovvero, un termine di 45 giorni per la conferenza asincrona in presenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili), nonché la formazione del silenzio assenso dopo 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo che non sia stato comunicato un diniego, non sia stato espresso un parere negativo da parte dell'ARPAS, ove ne sia previsto l'intervento, o non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o dei beni culturali. Nel caso di progetti soggetti ad autorizzazione paesaggistica ordinaria, l'art. 18 delle direttive SUAPE prevede che la conferenza di servizi abbia una durata di 55 giorni consecutivi. Il termine appare non solo più ampio rispetto a quello imposto dal codice delle comunicazioni elettroniche, ma soprattutto non compatibile con la disposizione che prevede il silenzio assenso dopo 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Si richiede di indicare il termine da applicare ai procedimenti nei casi indicati.
Risposta: I termini maggiori indicati dall'art. 18 delle direttive SUAPE non trovano applicazione in presenza di una normativa settoriale che preveda termini di maggior favore. Pertanto, nel caso di autorizzazione paesaggistica ordinaria per progetti ricadenti nel campo di applicazione degli articoli 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, la durata della conferenza di servizi deve essere fissata in 45 giorni e il procedimento deve concludersi entro il termine perentorio di 60 giorni.
Il software SUAPEE è stato aggiornato per essere adeguato alla normativa italiana che, con l’art. 61 del DPCM del 22 febbraio 2013, riconosce l’utilizzo della CIE come strumento di firma elettronica avanzata per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.
Per verificare la validità della firma con CIE si consiglia di utilizzare il software ufficiale della CIE reperibile nel sito del Ministero dell'Interno al seguente link https://www.cartaidentita.interno.gov.it/pa-e-imprese/documentazione-mi…
Nella normativa edilizia non si rintraccia alcuna disposizione che introduca una specifica categoria edilizia per il frazionamento di un immobile. Per tale ragione occorre considerare l'intervento nel suo complesso per individuare la categoria edilizia corrispondente, facendo riferimento alle definizioni contenute nell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001. In caso di interventi che prevedono una significativa pluralità di lavorazioni, occorre sempre tener presente che la categoria più gravosa ricomprende al suo interno anche le lavorazioni più semplici che di per sé sarebbero inquadrabili nelle categorie meno gravose; per tale ragione il sistema non consente, ad esempio, di selezionare in una stessa pratica sia un intervento di ristrutturazione edilizia che uno di manutenzione straordinaria, perché le opere di manutenzione straordinaria sono già ricomprese nella definizione di ristrutturazione edilizia.
In caso di abbinamento dell’intervento edilizio al modulo A1, occorre prestare particolare attenzione a riportare l'elenco delle unità immobiliari derivate. In caso di abbinamento del modulo F13, occorre procedere con la compilazione della sezione del modulo dedicata agli interventi di frazionamento.
Il sistema SUAPEE non prevede il ruolo di tecnico. La piattaforma distingue solo gli accessi tra privato (ossia cittadino) e operatore pubblico che verifica la pratica.
Operando come "cittadino" e seguendo i passaggi che il sistema propone, si possono creare anche le pratiche in qualità di procuratore o agire come tecnico delegato.
L'art. 7 delle direttive SUAPE dispone che "La modulistica regionale e i documenti devono essere obbligatoriamente inoltrati in formato pdf o pdf/A, e gli elaborati grafici di progetto nel formato dwf. Eventuali planimetrie o elaborati grafici relativi ai locali di esercizio di attività produttive di beni e servizi in cui non siano previsti interventi edilizi possono essere presentati in formato pdf o pdf/A".
Il formato DWF è il formato standard per gli elaborati grafici sin dal 2008, e la scelta di tale formato discende dalla necessità, per l'istruttoria tecnica, che gli elaborati siano presentati in un formato vettoriale e che sia possibile misurare i vari elementi del disegno senza provvedere ad una stampa.
No, l’accesso al regime di semplificazione procedimentale dell’autorizzazione unica di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023, non costituisce, in alcun modo, presupposto necessario per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del citato decreto-legge, che riguarda l’acquisto di beni strumentali destinati alle strutture produttive.
Fonte:https://www.strutturazes.gov.it/it/sportello-unico/faq/
La regola generale prevede, per qualsiasi variante in corso d'opera, la necessità di acquisire un nuovo titolo abilitativo distinto da quello originario, e conseguentemente l’inserimento di una nuova pratica sul portale SUAPE.
Fanno eccezione gli interventi superbonus, per i quali la norma (DL n. 34/2020, art. 119, comma 13-quinquies) prevede espressamente che "In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata". In tali casi non è necessario né presentare una nuova pratica né integrare la pratica già trasmessa, in quanto è sufficiente dare atto delle variazioni intervenute nel modulo F3 di fine lavori.
La pratica SUAPE per l'avvio dell'attività di apicoltore in caso di operatori professionisti deve essere presentata nel Comune dove ha la sede legale l’azienda, anche se le arnie saranno posizionate in comuni diversi. Gli apicoltori non professionisti invece devono richiedere la registrazione nella sezione SINAC (Sistema Informativo Nazionale Animali da Compagnia) della BDN (Banca Dati Nazionale) direttamente alla ASL competente, al di fuori della piattaforma SUAPEE. (01 - Allevamento)
La legge annuale di Semplificazione ha introdotto importanti novità anche per i rinnovi annuali di titoli e licenze regionali. In base all'art. 48 c.7 della legge 1/2019 che ha modificato la L.R. 24/16 e come indicato nella tabella di cui all'allegato B della DGR n. 49/19 del 05/12/2019, per l'attività di taxi non è più necessario alcun adempimento per il rinnovo annuale ma il titolo si intende valido a tempo indeterminato e non è assoggettato a rinnovo periodico né all'obbligo di comunicare periodicamente la prosecuzione dell'attività o la permanenza dei requisiti di esercizio. (01 - Taxi; 02 - Noleggio con conducente con veicoli fino a 9 posti (NCC))
La pratica deve essere presentata nel comune dove ha sede il laboratorio di analisi principale, selezionando l’intervento “Variazioni sostanziali nell'attività di strutture sanitarie di media complessità”. (02 - Strutture sanitarie di media complessità)
Nella normativa edilizia non si rintraccia alcuna disposizione che introduca una specifica categoria edilizia per il cambio di destinazione d'uso con opere.
L'art. 11, comma 10 della L.R. n. 23/1985 dispone che "Il mutamento di destinazione d’uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al quale è connesso". Ciò significa che il mutamento di destinazione d'uso con opere non costituisce una fattispecie a sé stante, ma occorre considerare l'intervento nel suo complesso per individuare la categoria edilizia corrispondente. Non è possibile - come spesso erroneamente si ritiene - selezionare l'intervento di cambio di destinazione d'uso senza opere associando un secondo intervento riferito alle opere previste.
A titolo esemplificativo, se il cambio d'uso avviene all'interno della stessa categoria funzionale e se tutte le opere rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria, occorrerà selezionare l'intervento relativo alla manutenzione straordinaria. Se il cambio di destinazione d'uso avviene fra due categorie distinte, o se sono previste opere più rilevanti, si dovrà individuare la categoria di intervento facendo riferimento alle definizioni contenute nell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001: spesso si tratterà di ristrutturazione edilizia, ma in alternativa potrebbe configurarsi anche un intervento di restauro o risanamento conservativo o persino di nuova costruzione, a seconda della finalità complessiva dell'intervento.
Il mutamento di destinazione d'uso senza opere, invece, costituisce una categoria edilizia a sé stante; in tali casi si dovrà selezionare, all’interno del settore 01 - Intervento edilizio da realizzare, la voce 09 - Mutamenti di destinazione d'uso; il sistema abbinerà automaticamente i moduli necessari (DUA, A0 e A1 per il cambio fra due categorie diverse, oppure F13 all'interno della medesima categoria).
Se il commercio on line è collegato all'attività del negozio, il commerciante può iniziare l'attività senza dover presentare nessuna pratica.
L'art. 55 della L.R. n. 1/2019 infatti prevede che "Per l'esercizio del commercio al dettaglio mediante forme speciali di vendita di cui all'articolo 3, comma 8, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) non è dovuto alcun titolo abilitativo aggiuntivo in tutti i casi in cui tale forma di vendita sia accessoria ad altra modalità di commercio al dettaglio per la quale la medesima ditta sia in possesso di regolare titolo abilitativo".
No, la procura alla firma serve solo quando un soggetto A incarica un soggetto B di firmare in nome e per conto proprio.
Non esistono altre casistiche in cui sia necessaria la procura alla firma, né la procura ha alcuna attinenza con l'incarico professionale del tecnico delegato, che ha piena competenza e titolarità a firmare il modulo a lui intestato, delegato dal committente intestatario della pratica.
No, il software non consente tali modifiche.
In caso di richiesta di regolarizzazione da parte del Suape è necessario annullare la pratica e ripresentarla correggendo l’anagrafica, aiutandosi magari con la funzione Duplica; in tal caso il titolo abilitativo decorrerà dalla data della prima trasmissione.
Se il SUAPE lo consente, si può inviare una rettifica attraverso una dichiarazione allegata alla pratica (mod. D100).
La comunicazione di fine lavori deve essere presentata per tutti gli interventi soggetti a permesso di costruire, SCIA o CILA, mentre non è dovuta per gli interventi soggetti a CIL (comunicazione non asseverata).
La norma non prevede espressamente una tempistica.
In tutti i casi in cui l'unico titolo abilitativo da ottenere è la concessione per l'occupazione di suolo pubblico, è possibile presentare istanza direttamente all'ufficio competente senza passare per il SUAPE.
Per trasmettere l'istanza nel portale SUAPE è necessario selezionare il settore nel quale si esercita l'attività, quindi l'intervento "Adempimenti accessori per attività esistenti", e di seguito "Altri adempimenti accessori".
Sarà così possibile associare i moduli DUA ed F2.
Si applica il procedimento in conferenza di servizi.
Per gli interventi di manutenzione ordinaria in aree in cui non sussistono vincoli o non sono necessari altri atti di assenso, nessun adempimento è dovuto e si può procedere all’esecuzione dell’intervento senza presentare alcuna pratica al SUAPE.
E’ illegittima l’eventuale pretesa di chiunque chieda un titolo abilitativo per tale intervento.
Se si desidera comunque inviare una comunicazione, si può farlo in forma libera via PEC indirizzando la stessa direttamente all'ufficio tecnico, in quanto una eventuale pratica SUAPE sarebbe irricevibile per incompetenza.
Nel caso in cui nel Comune non sia previsto alcun limite o contingentamento per l’esercizio dell’attività, l’iscrizione si ottiene tramite SUAPE, col modulo F23, ed è valida a tempo indeterminato, salvo che successivamente non intervengano limitazioni o una nuova disciplina comunale.
Nel caso in cui vi sia un contingentamento la procedura di selezione dei beneficiari è gestita direttamente dal Servizio regionale competente.
La disciplina è stata recentemente modificata dalle disposizioni della L.R. n. 7 del 12/04/2021, che ha modificato l’art. 39-bis, comma 2 della L.R. n. 24/2016, come recepite dalla Circolare su concessioni demaniali 2022 prot. n. 24431/Circ/2 del 21/06/2022.
Allo stato attuale la normativa regionale non contempla l’attività di home restaurant, che risulta pertanto equiparata a un comune pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.
E' necessario quindi presentare una pratica per l'avvio di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.
L'art. 41 della L.R. n. 16/2017 stabilisce che "Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, anche esclusivamente on line e senza l'utilizzo di locali aperti al pubblico, attività di produzione, organizzazione di viaggi, soggiorni o crociere, per persone singole o per gruppi, di intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività o altri servizi turistici, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti". Dal tenore della disposizione si riscontra che le agenzie tradizionali operanti in locali aperti al pubblico e quelle operanti online costituiscono un'unica tipologia di esercizio, e non vi è pertanto alcuna distinzione di titolo abilitativo fra le due fattispecie.
L'art 42 comma 3 prevede inoltre "Il trasferimento di sede, la sospensione oltre i trenta giorni e la cessazione dell'attività sono soggette a preventiva comunicazione all'ente competente per territorio." Per tale ragione, qualora non vi siano mutamenti nella sede, nulla è dovuto, mentre in caso di completa conversione in modalità esclusivamente telematica sussiste l'obbligo di comunicazione, perché vi è una modifica nella sede.
In assenza delle direttive di attuazione, si ritiene pertanto necessaria e sufficiente la trasmissione del modello C5 attraverso la selezione dell'intervento "Adempimenti accessori per attività esistenti di agenzie di viaggi", nel solo caso di trasformazione della propria attività in modalità esclusivamente telematica.
In caso invece di agenzia di viaggi che da online diventa aperta al pubblico con sede fissa, sarà necessario compilare una pratica di "Variazioni sostanziali nell'attività di agenzie di viaggi" sempre nel medesimo settore.
E' inoltre ammesso il trasferimento da un comune a un altro, all'interno della regione Sardegna, presentando la pratica nel SUAPE territorialmente competente per la nuova sede. (03 - Agenzie di viaggi)
Il sistema non assegna automaticamente il tipo di iter, ma si limita a suggerirlo al compilatore; nel caso in cui lo si ritenga errato è comunque possibile correggerlo nello STEP 5 INOLTRO - PROCEDIMENTO.
No, il software non consente una tale modifica.
In caso di richiesta di regolarizzazione da parte del Suape è necessario annullare la pratica e ripresentarla correggendo l’anagrafica, aiutandosi magari con la funzione Duplica; in tal caso il titolo abilitativo decorrerà dalla data della prima trasmissione.
Se il SUAPE lo consente, si può inviare una rettifica attraverso una dichiarazione allegata alla pratica (mod. D100).
No, il software non consente una tale modifica.
In caso di richiesta di regolarizzazione da parte del Suape è necessario annullare la pratica e ripresentarla selezionando il tipo di procedimento corretto, aiutandosi magari con la funzione Duplica.
Il SUAPE gestisce procedimenti unici, attraverso i quali è obbligatorio acquisire contestualmente tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio di un'attività economica e produttiva o per la realizzazione di un intervento edilizio. In linea teorica non è quindi possibile l'acquisizione di un singolo titolo abilitativo, salvo che non si tratti di un'attività già in essere e già in possesso di tutti i titoli abilitativi necessari, tranne quello che deve essere acquisito.
Di regola a seguito della messa a norma di un immobile deve essere ottenuta una nuova agibilità, i due titoli abilitativi devono obbligatoriamente essere conseguiti contestualmente, pertanto si deve selezionare l'intervento corrispondente all'agibilità e da esso si potrà poi associare il modello F20 (SCIA prevenzione incendi) rispondendo alle domande proposte.
Nel solo caso in cui non sia necessaria una nuova agibilità (ad esempio se la SCIA è presentata in quanto la precedente è scaduta e non può più essere rinnovata), è possibile selezionare l'intervento "adempimenti accessori per attività esistenti" in corrispondenza dell'attività a cui si fa riferimento, spuntando le condizioni per associare i modelli DUA ed F20.
Se la SCIA non si riferisce ad un'attività economica e produttiva deve essere invece presentata direttamente presso il Comando dei Vigili del Fuoco.
Il SUAPE gestisce procedimenti unici, attraverso i quali è obbligatorio acquisire contestualmente tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio di un'attività o per la realizzazione di un intervento edilizio. In linea teorica non è quindi possibile l'acquisizione di un singolo titolo abilitativo, salvo che non si tratti di un'attività già in essere e già in possesso di tutti i titoli abilitativi necessari, tranne quello che deve essere acquisito.
Se per la messa a norma dell'attività è necessario eseguire opere edilizie e impiantistiche, deve selezionare l'intervento edilizio corrispondente e da esso potrà poi associare il modello A6 rispondendo alle domande proposte.
Nel solo caso in cui non sia necessario alcun genere di intervento perché l'impianto produttivo è già a norma ed è solo sprovvisto del CPI, selezioni l'intervento "adempimenti accessori per attività esistenti" all'interno del settore dell'attività, e spunti le condizioni per associare i modelli DUA e Check list, da cui potrà poi generare il modello A6 rispondendo all'apposita domanda.
Se non si tratta né di attività produttiva né di intervento edilizio, il parere dei Vigili del Fuoco deve invece essere richiesto direttamente all'ente competente.
Occorre premettere che il SUAPE gestisce procedimenti unici, attraverso i quali è obbligatorio acquisire contestualmente tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio di un'attività o per la realizzazione di un intervento edilizio. In linea teorica non è quindi possibile l'acquisizione di un singolo titolo abilitativo, salvo che non si tratti di un'attività già in essere e già in possesso di tutti i titoli abilitativi necessari, tranne quello che deve essere acquisito.
In questi casi selezioni il settore a cui appartiene l'attività, poi l'intervento "adempimenti accessori per attività esistenti" , la condizione "altri adempimenti accessori" e infine "Compila dichiarazione di conformità alle norme in materia di scarichi (A11).
Se invece deve realizzare un impianto di trattamento (fossa imhoff o simili), deve selezionare l'intervento edilizio corrispondente e da esso potrà poi associare il modello A11 rispondendo alle domande proposte.
Se non si tratta né di attività produttiva né di intervento edilizio, l'autorizzazione allo scarico deve invece essere richiesta direttamente all'ente competente.
E' possibile compilarla ma non firmarla poichè tale sistema operativo non supporta più gli aggiornamenti di Java necessari per concludere l'operazione di firma sul portale.
La variazione o la revoca del procuratore si comunica al SUAPE attraverso il modulo F15 disponibile nella sezione Modulistica, da trasmettere nelle seguenti modalità:
- attraverso la scrivania del portale, nel menu "AZIONI" selezionare "Vedi dettagli" e successivamente "SOGGETTI". Selezionare "+ NUOVO SOGGETTO", indicare codice fiscale, nome e cognome del soggetto delegato, selezionare la tipologia di procura di interesse, caricare il modulo F15 compilato e firmato digitalmente e infine salvare. Da questa sezione è possibile anche revocare la procura al soggetto precedentemente delegato tramite "AZIONI" - Revoca abilitazione.
- In alternativa il modulo F15 compilato e firmato digitalmente può essere inviato al SUAPE di riferimento tramite PEC. L’operatore procederà ad abilitare il nuovo soggetto ad operare sulla pratica e disabilitare il vecchio procuratore qualora richiesto.
Da questo momento la pratica sarà visualizzata nella scrivania del nuovo procuratore.
Il quadro 2.2 del modulo F15 consente di revocare contestualmente la precedente procura.
Si, è possibile modificarli accedendo alla pratica inviata tramite l’AZIONE Carica integrazioni, e procedendo poi tramite il pulsante INDIETRO sino alla pagina da correggere.
Sarà poi necessario firmare i moduli nei quali è presente l’informazione modificata, unitamente al modello di riepilogo.
Non è però possibile modificare nell’Anagrafica il campo del codice fiscale, né sostituire una persona fisica con una persona giuridica.
Ai sensi della LR 1/2019 non è più necessario il rinnovo annuale dei centri di immersione subacquea. Nessun adempimento è pertanto dovuto, il titolo abilitativo è valido a tempo indeterminato. (01 - Centri di immersioni subacquee)
Per l'invio delle comunicazioni di inizio, fine lavori e variazioni in corso d'opera (del responsabile dei lavori, direttore dei lavori o impresa esecutrice) è necessario accedere al sistema SUAPE, ricercare la pratica di interesse e selezionare l'azione Vedi Dettagli, quindi selezionare la voce COMUNICAZIONI, creando una nuova comunicazione.
Dopo aver selezionato dal menù a tendina la classe comunicazione, il sistema genererà il modulo F3 da compilare online; una volta completata la compilazione, selezionare l'azione Genera pdf dal menù AZIONI, a questo punto il modulo verrà posizionato nella sezione soprastante degli Allegati, dove si potrà procedere con la firma integrata online o offline tramite il menù AZIONI e infine, dopo l'apposizione della firma, inviare selezionando il pulsante INVIA.
Si può utilizzare il pulsante NUOVO ALLEGATO per caricare allegati liberi a corredo della comunicazione, ed è inoltre possibile salvare la comunicazione in bozza e completarne l'invio in un secondo momento.
Come previsto nelle Direttive SUAPE al punto 5.2 per le attività esercitate in sede fissa, la competenza è sempre del SUAPE nel cui territorio viene effettivamente esercitata l’attività, a prescindere dall’ubicazione della sede legale.
In caso di interventi insistenti nel territorio di riferimento di più di un SUAPE, la pratica dovrà essere presentata presso il SUAPE competente sul territorio nel quale è ubicata la porzione più rilevante dell’impianto o - in caso tale ripartizione non sia chiaramente individuabile - in uno qualsiasi dei SUAPE interessati; quest’ultimo provvederà a indirizzare la pratica ai restanti Enti coinvolti per le verifiche di competenza.
Per le attività delocalizzate e prive di impianto stabile, la dichiarazione autocertificativa dovrà essere presentata presso il SUAPE del territorio in cui la società ha la sede legale, ovvero presso il SUAPE del territorio di residenza del titolare della ditta individuale, ovvero presso il SUAPE del territorio dove si intende avviare e/o svolgere l’attività.
Il codice IUN (Identificativo Univoco Numerico) viene assegnato dall’Assessorato del Turismo il quale ha chiarito, con nota prot. 13805 del 08/10/2018, che è esclusa la competenza del SUAPE per locazione occasionale di immobili per scopi turistici in forma non imprenditoriale.
La richiesta di IUN deve essere presentata online, attraverso l'accesso con SPID o CNS, nella piattaforma https://locazionioccasionali.sardegnaturismo.it/home.
Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio territoriale competente.
Le pratiche devono essere trasmesse attraverso la sezione Sportello Unico Accedi al SUAPE di questo portale.
Eventuali pratiche trasmesse all’indirizzo email del Coordinamento Regionale SUAPE, non possono essere prese in considerazione.
Gli adempimenti fiscali, previdenziali e camerali sono esclusi dal procedimento unico SUAPE e devono essere espletati separatamente dalla ditta interessata.
La norma vigente non prevede più il rilascio del certificato di agibilità, che è sostituito da una dichiarazione (L.R. n. 24/2016, art. 38) che vale quale segnalazione certificata di Agibilità (D.P.R. n. 380/2001, art. 24). L'art. 25 del D.P.R. n. 380/2001 (Procedimento di rilascio del certificato di agibilità) è stato infatti abrogato dall'art. 3 del D.P.R. n. 222/2016. L'agibilità è quindi conseguita selezionando l'apposita opzione sul portale e compilando i relativi modelli. (004 - Dichiarazione di agibilità)
Gli interventi realizzati da soggetti a prevalente partecipazione pubblica (Abbanoa, Laore, Telecom, …) sono esclusi dalla competenza SUAPE e i titoli abilitativi devono essere conseguiti secondo le modalità previste dalle norme settoriali (Art. 3.2 lettera a) delle Direttive SUAPE.
Nell’ottica della semplificazione dei procedimenti per i cittadini e le imprese il modulo E16 relativo agli Scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura è stato eliminato dalla modulistica SUAPE. E' stato sostituito dall’autocertificazione in un apposito quadro della DUA nella quale si dichiara che “gli scarichi originati dall’immobile o attività specificati nella DUA sono classificabili quali scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura, esenti dall’obbligo di autorizzazione allo scarico”.
Trattandosi di interventi edilizi eseguiti da soggetti di natura pubblica, è esclusa la competenza del SUAPE e i titoli abilitativi devono essere conseguiti secondo le modalità previste dalle norme settoriali (Art. 3.2 lettera a) delle Direttive SUAPE.
Occorre presentare una pratica SUAPE con F2 selezionando, nella sezione 001 - Intervento edilizio > 01 - Intervento edilizio da realizzare > 13 - Altri interventi, l’apposita voce "Acquisizione della concessione per l'occupazione di suolo pubblico per la posa di ponteggi e altre opere provvisionali funzionali alla realizzazione di un intervento edilizio già munito di regolare titolo abilitativo".
In ogni caso, simili richieste possono essere inviate direttamente all'ufficio competente senza passare per il SUAPE qualora la concessione dell’area sia l’unico titolo da acquisire o sia riferita a un periodo non superiore a 15 giorni. (13 - Altri interventi)
Occorre selezionare il settore 01- intervento edilizio > 01 - Intervento edilizio da realizzare >13 - Altri interventi e allo step successivo l’intervento “Installazione cartellonistica stradale anche pubblicitaria”. I moduli necessari saranno abbinati automaticamente dal sistema.
Per individuare la tipologia di procedimento occorre fare riferimento a quanto indicato nel frontespizio dei moduli. (13 - Altri interventi)
Le direttive SUAPE chiariscono che l’agibilità deve essere presentata attraverso una nuova pratica (Art. 13) e quindi telematicamente al SUAPE competente per territorio. (004 - Dichiarazione di agibilità)
Per consultare, scaricare ed integrare una pratica inviata prima del 13 marzo 2017 tramite il portale SUE è necessario prendere contatto direttamente con il comune competente per territorio, in quanto la piattaforma informatica SUE è stata dismessa.
Dal 13 marzo 2017 si deve rivolgere al SUAPE, che riunisce le competenze dei SUAP (Sportelli Unici per le Attività Produttive) e dei SUE (Sportelli Unici per l’Edilizia).
Il SUAPE è lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia di cui alla parte II, titolo I, capo I della L.R.24/2016. Il SUAPE riunisce le competenze dei SUAP (Sportelli Unici per le Attività Produttive) e dei SUE (Sportelli Unici per l’Edilizia) e deve essere istituito di norma presso le Unioni dei comuni di cui alla L.R. 2/2016.
Dal 13 marzo 2017, con l’approvazione delle Direttive SUAPE, come previsto dall’art. 29 comma 4 della L.R. n° 24/2016.
Per conoscere nel dettaglio le esclusioni dall’ambito di competenza SUAPE rimandiamo all’art. 3.2 delle Direttive SUAPE. In particolare sono escluse:
· tutte le vicende per le quali non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente;
· gli adempimenti relativi all’impresa come soggetto giuridico quali, ad esempio, gli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, compresa la gestione della Comunicazione Unica;,
· tutte le attività ad iniziativa pubblica
· le concessioni che prevedono una procedura di evidenza pubblica per il rilascio.
In ossequio al più generale principio di unicità del procedimento SUAPE, si ritiene possibile, e persino più aderente al dettato normativo, che l’approvazione dello studio di compatibilità avvenga nella medesima conferenza di servizi nella quale si esaminano tutti gli altri aspetti relativi al progetto; in tale ottica, si può considerare la previsione delle direttive SUAPE (che prevedono un’approvazione preventiva in un procedimento separato), come una mera facoltà lasciata alla discrezionalità dell’imprenditore, essendo comunque sempre ammissibile la presentazione di un’unica DUA per l’ottenimento contestuale di tutti i titoli abilitativi necessari per l’esecuzione dell’opera, ivi compresa l’approvazione dello studio di compatibilità previsto dal PAI.
Dalla data di entrata in vigore della LR 8/2015, il modulo A20 non è più utilizzabile, in quanto non è più vigente la norma che assoggettava le opere interne a semplice comunicazione asseverata. Pur con gli eventuali adattamenti proposti, non è possibile utilizzare il modello A20 in quanto il titolo abilitativo a cui si riferisce non è più contemplato dalla normativa vigente. Le opere interne devono quindi essere ricondotte ad una delle categorie edilizie previste dalla L.R. n° 8/2015 e al titolo abilitativo corrispondente: a seconda delle caratteristiche dell’intervento, si configurerà quindi una manutenzione ordinaria (non soggetta ad alcun adempimento), ovvero una manutenzione straordinaria (soggetta a SCIA e quindi a DUA a 0 giorni, secondo una modalità assimilabile rispetto al passato) o, per interventi di particolare rilevanza, a ristrutturazione edilizia (soggetta a permesso di costruire e quindi a DUA a 30 giorni, salvo vincoli particolari che impongano la conferenza di servizi).I modelli all’interno dei quali collocare le caratteristiche del proprio intervento cui è associato il relativo titolo edilizio sono i modelli A1 ed F13.
Tali certificazioni possono essere presentate in copia semplice, e quindi è sufficiente allegare il file pdf senza firma digitale, purché esista effettivamente una copia firmata del medesimo documento.
In altri termini è sufficiente una scansione del documento recante la firma autografa dell'installatore; in assenza di firma occorre apporre sul medesimo documento la firma digitale del dichiarante.
Nelle more dell’attivazione del sistema di pagamento previsto dal DPR 160/2010, gli oneri si pagano secondo le modalità tradizionali, allegando sul portale copia delle ricevute dei pagamenti stessi. Si ricorda che le copie delle ricevute non devono essere firmate digitalmente.
Per conoscere gli importi e le modalità di pagamento (conto corrente, IBAN) è necessario rivolgersi al Suape di competenza. Quando prevista, l'imposta di bollo è assolta tramite il modello F32 .
Le sole pratiche che comportano valutazioni di tipo discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione o per le quali la normativa europea impone atti espressi.
Nella colonna D della tabella dei regimi amministrativiallegata alle delibere SUAPE è indicato il regime previsto.
Riportando nel modulo F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza) il numero seriale della marca da bollo, annullandola e conservando l’originale.
Nelle pratiche in autocertificazione a zero giorni l’attività può essere avviata sin dal momento di ricezione della ricevuta automatica attestante la presa in carico da parte del sistema. In caso di autocertificazione a 30 giorni occorrerà attendere i 30 giorni dalla data della ricevuta automatica.
Si, la L.R. 24/2016 ammette l'utilizzo della procura speciale per la presentazione delle dichiarazioni autocertificative SUAPE senza alcuna eccezione riferita alla qualifica del soggetto.
Il modello F15 consente la delega alla firma da parte di soggetti privi di firma digitale e le direttive precisano che "Per ricoprire il ruolo di procuratore alla firma o alla trasmissione non è richiesto alcun requisito soggettivo."
Tutte le pratiche devono essere presentate attraverso la sezione "Sportello Unico" - “Accedi al SUAPE” di questo portale, selezionando il Comune competente per territorio e procedendo secondo le indicazioni.
In Sardegna tutte le SCIA di cui all’art. 19 della L. 241/90 sono sempre ricomprese nelle DUA a zero giorni. Esistono casi di DUA a zero giorni non ricadenti in SCIA, quali ad esempio quelle per l’avvio di una media struttura di vendita.
Rif. 01/ott 2011