Contributi previdenziali a carico del lavoratore: aumento dell’esonero da luglio a dicembre 2023

Calcoli contributivi

Aumenta l’esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, con effetti da luglio a dicembre 2023.

In applicazione di quanto disposto dal decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore è incrementato di quattro punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

L’Inps ha pubblicato una circolare con cui fornisce le indicazioni e le istruzioni operative per applicare la nuova norma temporanea.

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo è riconosciuto:

- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;

- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

L’esonero in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;

- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

Se la tredicesima mensilità è erogata mensilmente, la riduzione contributiva troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);

- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

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