SUAPE - Semplificazione intervento per impianti radio ricetrasmittenti

impianti ricetrasmittenti

Il 23 settembre è stata introdotta una importante modifica all'intervento relativo a "Installazione o modifica di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione" e alla condizione n° 2 collegata, adeguando i regimi applicabili alle disposizioni degli articoli da 87 a 87-quater del D.Lgs. n. 259/2003 secondo le modifiche recentemente introdotte dall'art. 40 del D.L. n. 77/2021.

A seguito di tale modifica si riducono in modo considerevole i casi in cui è prevista la conferenza di servizi, e aumentano i casi di applicabilità del procedimento in autocertificazione a 0 giorni. Occorre tuttavia segnalare che nei casi di cui agli articoli 87-bis, 87-ter e 87-quater primo comma, conformemente al disposto della normativa settoriale, pur trovando applicazione il procedimento in autocertificazione a 0 giorni e potendosi pertanto dare immediatamente avvio ai lavori per la realizzazione o la modifica dell'impianto, l'attivazione dell'impianto stesso può avvenire solo dopo il trentesimo giorno successivo alla trasmissione della documentazione ad ARPAS da parte del SUAPE, se nello stesso lasso di tempo non è pervenuto un parere negativo o provvedimento di diniego.


Si raccomanda ai SUAPE la massima attenzione nel verificare la corretta tipologia di procedimento applicabile, puntualmente indicata per ogni caso nella condizione n. 2
 

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