Agenzia delle Entrate, precisazione sulle scritture private

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le scritture private sottoscritte con firma elettronica avanzata, indipendentemente dalla loro validità, efficacia e idoneità, sono da sottoporre a registrazione con il versamento della relativa imposta secondo le regole generali.

La precisazione è stata fornita dall’Agenzia con la risoluzione numero 23 dell’8 aprile 2021, in risposta a una istanza posta nel merito da una agenzia immobiliare che opera esclusivamente on line e quindi registra contratti preliminari di compravendita in scrittura privata con firma elettronica avanzata, in linea con i requisiti di sicurezza, integrità, immodificabilità e riconducibilità del documento all’autore, richiesti dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disposizione del Codice dell’Amministrazione Digitale secondo cui il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice Civile quando è apposta una firma digitale, un’altra forma di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o comunque è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo con i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia Digitale, secondo modalità tali da garantire la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivocabile, la sua riconducibilità all’autore.

È stato spiegato che le scritture private registrate con firma elettronica avanzata sono soggette anche all’imposta di bollo, sin dall’origine. L’imposta deve essere versata tramite contrassegno con versamento presso un intermediario convenzionato, o con modalità virtuale. Se si segue la modalità del contrassegno, il contribuente può provare il versamento dell’imposta di bollo indicando nel documento inviato il codice numerico composto dalle 14 cifre identificative del contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario convenzionato. Il contribuente deve conservare il contrassegno fino al termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Nei soli casi di irreperibilità del contrassegno telematico e, quindi, in ipotesi del tutto residuali, l’imposta può essere versata con modello F24.

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