![<span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@qwitka?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Maksym Kaharlytskyi</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/export?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span> Imprese](/sites/default/files/styles/immagine_principale/public/upload/2020/12/maksym-kaharlytskyi-kDVaFjoQf4M-unsplash.jpg?itok=Z-CZZ1h1)
In risposta a un interpello del 23 novembre 2020 sull’applicazione del regime forfetario, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale regime “non può essere applicato nel caso di impresa che controlla direttamente o indirettamente una srl che svolge attività riconducibile a quella della controllante”.
Nello specifico l’Agenzia ha precisato che “non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
Per spiegare meglio l’interpretazione delle norme, l’Agenzia rimanda ai contenuti della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 in cui sono specificate le motivazioni ostative all’adozione del regime forfetario da applicare poi ai casi concreti.