Approvato in via definitiva il Jobs Act

In data 15/05/2014 è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, attraverso la Legge 16 maggio 2014, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 114 del 19 maggio 2014.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha dichiarato che “con la Legge di conversione del decreto si compie il primo passo di un percorso di riforma del mercato del lavoro che sarà completato con gli interventi previsti nel disegno di legge delega, già all’esame del Senato, in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità ed alla conciliazione”.

Di seguito si riportano sinteticamente le principali novità introdotte dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78 (rif. Scheda di sintesi delle principali novità del Decreto Legge 34/2014 redatta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Contratto di lavoro a tempo determinato

Si prevede che il contratto a tempo determinato possa essere stipulato, nell’ambito di 36 mesi, comprensivi di eventuali proroghe, senza l’indicazionedelle cd. causali, ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; Nell’ambito dei 36 mesi è possibile utilizzare complessivamente 5 proroghe (potendo in tal modo prolungare, oltre la scadenza inizialmente fissata, la durata di un contratto a termine ancora in corso), indipendentemente dal numero dei rinnovi.

Si consente al datore di lavoro di stipulare contratti a tempo determinato nel limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione; per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è in ogni caso possibile stipulare almeno un contratto di lavoro a tempo determinato.

Si prevede che il limite del 20% non sia applicabile ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.

Per le ipotesi di violazione del limite percentuale, si stabilisce l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro, pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, qualora la violazione si riferisca ad un solo lavoratore assunto in eccedenza del predetto limite e pari invece al 50% della retribuzione qualora la violazione si riferisca a due o più lavoratori assunti in eccedenza del predetto limite.

In relazione al diritto di precedenza previsto in favore del lavoratore a termine che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato nella stessa azienda entro i successivi 12 mesi, viene riconosciuto che per le lavoratrici il congedo obbligatorio di maternità, intervenuto nell’esecuzione di un precedente contratto a termine, concorra a determinare il periodo complessivo di prestazione lavorativa utile al diritto di precedenza. Alle lavoratrici è inoltre riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi.

Contratto di apprendistato

Si prevede che il contratto di apprendistato debba contenere, in forma sintetica, anche il piano formativo individuale, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

Le condizioni alle quali è subordinata l’assunzione di nuovi apprendisti (ovvero la prosecuzione del rapporto di lavoro al termine dell’apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di una determinata percentuale degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro), si applicano solo ai datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti. Viene fissata al 20% la percentuale di “stabilizzazione” di precedenti apprendisti, fatta salva la possibilità per i contratti collettivi di individuare limiti diversi.

Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva

Si prevede di realizzare una modalità telematica per verificare la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, per giungere alla definitiva “smaterializzazione” del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Contratti di solidarietà

Si prevede che siano stabiliti i criteri per la concessione del beneficio della riduzione provvisoria della quota di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro. Vengono, inoltre, destinate a tale finalità risorse per 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

Viene fissata al 35% la riduzione della contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% (eliminando le precedenti differenziazioni su base territoriale e le maggiori riduzioni previste in relazione a percentuali di riduzione dell’orario di lavoro superiori al 30%).

Per consultare il testo integrale del Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 clicca qui.

Per consultare il testo integrale della Legge 16 maggio 2014, n. 78 clicca qui.