Entra in vigore il D.M. 30 marzo 2015

Dal prossimo 26 aprile, con l’entrata in vigore del D.M 30 marzo 2015, dovranno considerarsi decadute le disposizioni transitorie relative alla procedura di pre-screening introdotta con la D.G.R. n° 9/34 del 10/03/2015 ed oggetto della Circolare Regionale 6041 del 26/03/2015.

Il citato decreto ministeriale ha infatti ripristinato, con opportune integrazioni, la disciplina delle soglie di cui all’allegato IV alla Parte II del D.Lgs 152/2006, riferimento per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, interrompendo una fase transitoria apertasi con l’emanazione del D.L. n° 91/2014.

Conseguentemente, viene meno l’aspetto discrezionale che attribuiva agli uffici comunali il compito di valutare la necessità o meno di attivare la procedura di verifica di l’assoggettabilità a Via dei progetti ricadenti nell’elenco di cui all’allegato IV alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e all’allegato B1 della Deliberazione G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012.

Le soglie dei parametri progettuali tornano ad essere il riferimento per i progettisti, ma occorre tener presente che il D.M 30 marzo 2015 prevede il dimezzamento delle soglie in caso di cumulo di progetti negli ambiti territoriali di riferimento, di rischio di incidenti rilevanti e di intervento in aree caratterizzate da particolari condizioni ambientali, paesaggistiche, demografiche, storiche, culturali e archeologiche.

Nei procedimenti SUAP attraverso la versione aggiornata del modello F37, pubblicato dal 26 aprile 2015 nella sezione modulistica SUAP, i tecnici potranno presentare la necessaria autovalutazione del rispetto delle soglie progettuali.

Il modello contiene le soglie di riferimento di cui all’allegato IV alla Parte II del D.Lgs 152/2006 ed all’allegato B1 della Deliberazione G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012 integrate con le novità del  D.M 30 marzo 2015.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di  assoggettabilità, la procedura autorizzativa o la procedura di pre-screening è in corso alla data di  entrata  in vigore del decreto. Pertanto in tutti i casi di procedimenti in corso si dovranno applicare i criteri di cui al D.M. 30 marzo 2015 e tutti gli interventi autorizzati successivamente all’entrata in vigore del D.L. n° 91/2014, in assenza di pre-screenig o di verifica di assoggettabilità, dovranno essere conformi ai criteri di cui al D.M. 30 marzo 2015.