Immobili strumentali, estromissione: termini prorogati

L’articolo 1 comma 566 della Legge di stabilità ha prorogato  la possibilità di esercitare l’opzione delle agevolazioni per l’estromissione dei beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale. Ai fini dell’esercizio dell’opzione rileva il cosiddetto “comportamento concludente”, che deve essere posto in essere entro il prossimo 31 maggio. Per beneficiare dell’agevolazione resta valida la presenza dei requisiti cosiddetti necessari, la cui verifica era prevista entro il 31 ottobre scorso; si tratta del possesso degli immobili e della loro strumentalità. La disciplina applicabile è quella prevista dall’articolo 1 comma 121 della Legge di stabilità 2016, che prevede un’imposta sostitutiva dell’8%sulle plusvalenze. L’imposta deve essere versata per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre di quest’anno, il restante 40% entro il 16 giugno del prossimo.

Sono stati prorogati anche i termini del trasferimento agevolato dei beni ai soci con chiusura dei termini al 30 settembre prossimo e il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, che sale al 10,5% per le società non operative. L’imposta è da applicare sulla differenza fra valore normale dei beni e costo fiscalmente riconosciuto.