Saldo Iva entro il 16 marzo

Tra le novità principali del D.L. 193/2016 che riguardano la dichiarazione IVA 2017, c’è il termine di presentazione della stessa, il quale a partire da quest’anno è stato anticipato al 28 febbraio. Con riferimento, invece, ai termini di versamento relativi all’IVA eventualmente a debito risultante dalla dichiarazione IVA , questi non hanno subito alcuna variazione rispetto all’anno scorso che pertanto rimane fissato al 16 marzo.

Il soggetto IVA che presenta un debito (superiore a 10,33 euro) scaturente dalla dichiarazione IVA 2017 deve effettuare il versamento dell'IVA esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari, secondo le seguenti possibilità:

  • versare il saldo Iva in unica soluzione, a partire dal 16 marzo o dal 16 di ogni mese successivo fino ad arrivare al giorno delle scadenze previste per il versamento delle imposte della dichiarazione dei redditi (30 giugno o 30 luglio); in questo caso il contribuente deve maggiorare il debito dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dopo il 16 marzo;

  • effettuare un versamento rateale a partire dal 16 marzo o ogni 16 del mese successivo versando rate mensili fino ad arrivare al massimo al 16 novembre (le rate si riducono man mano che si differisce di mese in mese la partenza della rateazione);

  • scegliere di versare in unica soluzione con le somme della dichiarazione dei redditi: in questo caso il contribuente unifica il versamento delle imposte con quello del saldo IVA;

  • versare a rate con le somme della dichiarazione dei redditi. Il soggetto interessato potrà scegliere di far partire le rate del saldo IVA nel momento in cui versa le imposte sui redditi.