Il datore di lavoro di fatto

Un argomento che merita certamente attenzione è quello dell'individuazione del responsabile formale e di fatto della sicurezza sul lavoro. SardegnaImpresa ha approfondito l'analisi a partire da quel che dice la normativa italiana, secondo cui le maggiori responsabilità in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro sono in capo al datore di lavoro, ma non è sempre facile individuare correttamente tale figura e attribuirgli le responsabilità connesse. Per il D.Lgs. 81/2008, ossia il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro è «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore», ma possono sorgere difficoltà nella corretta individuazione del datore di lavoro di diritto (formale) o di fatto (sostanziale).

-        Il datore di lavoro di diritto

Alcune difficoltà interpretative derivano dalla natura giuridica dell’impresa in cui opera il titolare del rapporto di lavoro, che può essere (riportiamo i casi principali):

  1. Il titolare di una ditta individuale;
  2. Uno dei soci di una società in nome collettivo;
  3. Il legale rappresentante di una  Srl o di una Spa;
  4. Il dirigente o il funzionario nella Pubblica amministrazione.

-        Il datore di lavoro di fatto

L’attribuzione della qualifica giuridica di datore di lavoro non è sempre semplice né immediata, a complicare ulteriormente le cose c’è l’eventualità di trovarsi di fronte al cosiddetto datore di lavoro di fatto, codificato dal Testo unico con l’introduzione del principio di effettività, secondo cui l’eventuale responsabilità del datore di lavoro interessa anche chi, pur non essendolo formalmente, eserciti in concreto i poteri giuridici ad esso riferiti.

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