Esenzione dell’Iva sulle prestazioni in farmacia, ecco le condizioni

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni a proposito dell’esenzione dell’Iva e della certificazione dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie rese dalle farmacie. Affinché la prestazione resa dalla farmacia sia esente da Iva è necessario che abbia a oggetto diagnosi, cura e riabilitazione e che sia effettuata da un soggetto abilitato all’esercizio della professione. Pertanto sono esenti le prestazioni rese dalle farmacie tramite la messa a disposizione di operatori socio-sanitari quando queste sono richieste da un medico o da un pediatra.

Sono invece soggetti all’imposta ad aliquota ordinaria i servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti erogati dalle farmacie e le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, solo se queste ultime sono effettuate direttamente dai pazienti tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia.

Un’ulteriore chiarimento viene fornito sulle modalità di certificazione dei corrispettivi, precisando che le prestazioni rese all’interno delle farmacie possono essere documentate con lo scontrino fiscale “parlante”, che riporta la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il codice fiscale del destinatario.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni, vedi i documenti allegati

 

Allegati