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Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni

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G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

10

Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni

L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8; D.Lgs. n. 114/1998, art. 16

10.a

Apertura

Trasferimento

Variazione del settore merceologico

Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

 

Comune

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Per tutti gli esercizi del settore alimentare: Notifica igienico sanitaria (n° 80)
  • A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti:

-       Vendita di alcolici (n° 70)

-       Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)

-       Vendita al minuto di bombole di GPL (n° 74)

-       Vendita di mangimi (n° 77)

-       Vendita di cosmetici (n° 84)

-       Rivendite di stampa quotidiana e periodica (nn° 60-61)

  • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251)
  • Se la superficie lorda dell’esercizio supera i 400 mq, o nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300)
  • Per l’installazione di giochi leciti all’interno dell’esercizio: Installazione di giochi leciti (n° 120)
  • Per i casi di affido di reparto, ampliamento o riduzione della superficie, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento.
  • Per gli spacci interni in cui si vendono prodotti del settore alimentare non è necessario il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6 del d.lgs. n. 59/2010
 

10.b

Subingresso

Cessazione

Comunicazione (D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5)

Aggiornato il 18/07/2017
Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita al domicilio del consumatore

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

13

Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita al domicilio del consumatore

L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8; D.Lgs. n. 114/1998, art. 19

13.a

Avvio dell’attività

Variazione del settore merceologico

Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 3, comma 8), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

  • Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività
  • Questura (solo in caso di esercizio tramite incaricati)

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Per tutte le attività del settore alimentare: Notifica igienico sanitaria (n° 80)
  • A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti:

-       Vendita di alcolici (n° 70)

-       Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)

-       Vendita al minuto di bombole di GPL (n° 74)

-       Vendita di mangimi (n° 77)

-       Vendita di cosmetici (n° 84)

 

  • Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo
  • Nel caso di esercizio dell’attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio, l’elenco degli incaricati deve essere trasmesso al SUAPE per il successivo inoltro al Questore
  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.), vendite promozionali, saldi di fine stagione, vendite di liquidazione per prodotti non stagionali o alimentari, non è previsto alcun adempimento

13.b

Subingresso

Cessazione

Comunicazione (D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5)

13.c

Vendite di liquidazione per cessazione o cessione d’attività, limitatamente ai prodotti non alimentari stagionali

Comunicazione a efficacia differita di 20 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 7, comma 5)

13.d

Variazione del preposto

Comunicazione

Aggiornato il 18/07/2017
Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita mediante apparecchi automatici

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente
competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

11

Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita mediante apparecchi automatici
L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8; D.Lgs. n. 114/1998, art. 17

11.a

Avvio dell’attività

Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016

Autocertificazione a 0 giorni
senza asseverazione

Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Per tutti gli esercizi del settore alimentare: Notifica igienico sanitaria (n° 80)
  • A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti:
  • Vendita di alcolici (n° 70)
  • Vendita di cosmetici (n° 84)
  • Se l’attività è svolta in un apposito locale ad uso esclusivo, si applicano i regimi amministrativi richiesti per gli esercizi di commercio al dettaglio (nn. 1, 2, 3)
  • Per i casi di installazione di apparecchi per la vendita di prodotti non alimentari, variazione del settore merceologico, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
  • i distributori automatici possono erogare alcolici solo se attrezzati con lettore di documento di identità o se presidiati

11.b

Installazione di apparecchi per la vendita di prodotti alimentari in locali ad uso non esclusivo

Comunicazione a cadenza semestrale (D.Lgs. 222/2016, tabella A)

Comune nel quale vengono installati gli apparecchi

11.c

Subingresso
Cessazione

Comunicazione (D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5)

Comune nel quale l’esercente ha acquisito il titolo abilitativo per l’avvio dell’attività

11.d

Variazione del preposto

Comunicazione

Aggiornato il 05/11/2018
Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita mediante corrispondenza, televisione, internet e altri sistemi di comunicazione

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

12

Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita mediante corrispondenza, televisione, internet e altri sistemi di comunicazione

L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8; D.Lgs. n. 114/1998, art. 18

12.a

Avvio dell’attività

Variazione del settore merceologico

Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività

 

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Per tutte le attività del settore alimentare: Notifica igienico sanitaria (n° 80)
  • A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti:

-       Vendita di alcolici (n° 70)

-       Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)

-       Vendita di mangimi (n° 77)

-       Vendita di cosmetici (n° 84)

  • Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo
  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.), vendite promozionali, saldi di fine stagione, vendite di liquidazione per prodotti non stagionali o alimentari, non è previsto alcun adempimento

12.b

Subingresso

Cessazione

Comunicazione (D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5)

12.c

Vendite di liquidazione per cessazione o cessione d’attività, limitatamente ai prodotti non alimentari stagionali

Comunicazione a efficacia differita di 20 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 7, comma 5)

12.d

Variazione del preposto

Comunicazione

Aggiornato il 18/07/2017