Per talune forme societarie - e secondo la legislazione dello Stato estero - potranno essere previsti dei requisiti di “capitale minimo”. La stessa normativa italiana consente oggi, ad esempio, la costituzione di società a responsabilità limitata in forma ordinaria o semplificata, rispettivamente richiedendo il versamento di un capitale minimo pari a 10.000 Euro nel caso della Srl e pari ad 1 Euro nel caso della Srls. In altri Stati potrebbe non essere affatto previsto alcun capitale minimo. Spetterà a te decidere di quante e quali risorse dotare la tua azienda.
Attenzione: questa decisione potrebbe, però, non sempre essere neutra rispetto ad aspetti organizzativi e operativi per la società, quale ad esempio l’ottenimento di visti di immigrazione per il personale o per le figure chiave nella gestione. Così, per esempio, al fine di ottenere un E-2 Treaty Investor Visa per gli Stati Uniti per uno o più impiegati da destinare alla costituenda società americana, l’ammontare del capitale societario deve essere significativo, coerente e appropriato rispetto al business da svolgere.
Sotto altro profilo, alcune forme societarie, in alcuni Stati, sono sorrette da specifici requisiti in termini di nazionalità o residenza di soci e amministratori. Dovrai quindi chiederti se unico azionista /socio possa essere tu ovvero se una parte del capitale sociale debba essere sottoscritto da soggetti che abbiano la cittadinanza del Paese di destinazione ovvero vi abbiano la residenza.