Indicazioni ministeriali: visite mediche al di fuori dell'orario di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Interpello del 06/10/2014 - n. 18/2014 risponde a un quesito avanzato in merito alla corretta interpretazione dell'art.41 del D.Lgs.81/2008.

In particolare l'istante chiedeva di sapere se nell'effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica all'impiego, devono essere svolte in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio. Inoltre se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare la visita, qualora si svolga al di fuori dell'orario di servizio, deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario.

La risposta del Ministero precisa che le visite mediche periodiche previste dall’art. 41 del D.Lgs n. 81/2008 per il rinnovo dell’idoneità psicofisica all’impiego, devono avvenire durante l’orario di lavoro, se le esigenze lavorative lo consentono, in quanto sono funzionali all’attività lavorativa. Se, per giustificate esigenze lavorative, i controlli sanitari avvengono in orari diversi, il lavoratore sarà comunque considerato in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di tali controlli.

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