Il collocamento mirato

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La legge 68/1999 promuove l’inserimento e l’integrazione lavorativa mirata delle persone disabili. La norma ha subito negli anni notevoli interventi. Per l’articolo 2 il collocamento mirato è il complesso degli “strumenti che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione”.

I datori di lavoro con almeno 15 dipendenti devono inviare telematicamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto informativo sulla situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalle norme sul lavoro dei disabili. L’obbligo riguarda i datori di lavoro per cui, entro il 31 dicembre precedente, sono intervenuti nella situazione occupazionale cambiamenti tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Nel caso in cui non avvengano cambiamenti rispetto all’ultimo prospetto inviato, i datori di lavoro non devono inviare il prospetto informativo.

I datori di lavoro privati e pubblici devono avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie su indicate in misura diversificata in base alla dimensione dell’azienda. L’obbligo di assumere disabili può essere assolto dal datore di lavoro mediante la stipula di tre diverse tipologie di convenzioni. Al datore di lavoro in regola con gli obblighi contributivi, le norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge in materia di lavoro, che rispettino gli accordi e i contratti collettivi nazionali di lavoro e quelli di secondo livello, spettano incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche parziale per un periodo di 36 mesi. Se il lavoratore ha una disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo sarà del 70% per un periodo di 60 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato o, in caso di assunzione a tempo determinato, di durata non inferiore a 12 mesi.

Il Decreto Legislativo 81/2015 ammette l’inserimento dei lavoratori disabili nell’organico aziendale con ogni tipo di contratto di lavoro subordinato, dal contratto a tempo determinato all’apprendistato e al part time, e introduce la possibilità per le aziende utilizzatrici di computare nelle quote di riserva previste dall’articolo 3 della Legge 68/99 anche i lavoratori disabili assunti con contratto di somministrazione per missioni di durata superiore a 12 mesi. Ciò implica per le aziende utilizzatrici la possibilità di computare nelle quote di riserva anche soggetti non assunti direttamente, ma tramite contratto di somministrazione di lavoro.

Il Decreto Legislativo 151/2015 è intervenuto sulla gradualità dell’obbligo di assumere un disabile per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti. Se prima l’obbligo scattava quando si procedeva all’assunzione della sedicesima unità, l’intervento del legislatore fa ora sorgere l’adempimento una volta superata la soglia dei 15 dipendenti.

La decorrenza della riforma, inizialmente prevista per il 1° gennaio di quest’anno, è stata posticipata al 1° gennaio 2018.

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Aggiornato il 17/06/2017