Terreni inquinati, il chiarimento del Ministero: "Gli obblighi di bonifica sono dei responsabili e non dei proprietari"

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inquinamento, il chiarimento ministeriale

Che obblighi ha il proprietario di un terreno se non è responsabile di fenomeni d’inquinamento che interessano la sua proprietà? Per chiarirlo, di recente il Ministero ha diramato una nota interpretativa. Il testo elaborato dagli uffici ministeriali analizza il caso di inquinamento causato da un altro soggetto e, per specificare gli obblighi di ciascuno, si richiama alla normativa vigente, rintracciabile nella parte V del decreto legislativo 152/2006 – il Testo unico ambientale – e alla giurisprudenza italiana ed europea in materia di bonifiche. In sostanza, si perviene così a un parere autentico attraverso cui il Ministero intende uniformare le interpretazioni normative a livello nazionale.

Il Ministero individua due fattispecie di inquinamento: quello reale, effettivo, che si concretizza quando le matrici ambientali sono ormai contaminate, o potenziale, quando è presente il rischio di contaminazione imminente e scattano gli obblighi. In entrambi i casi, la responsabilità della bonifica ambientale e l’onere dei suoi costi vengono fatti ricadere sul responsabile dell’inquinamento e non sul proprietario del terreno. È tuttavia frequente il caso in cui il responsabile non adempia ai suoi obblighi: succede quando si è in presenza di un’azienda chiusa, di un’azienda fallita, o di un processo di incorporazione aziendale, con cui l’azienda incorporante assume anche gli obblighi dell’azienda incorporata.

Se il responsabile dell’inquinamento non provvede alla bonifica, il proprietario può attivare le operazioni di disinquinamento e procedere di sua iniziativa, ma non è obbligato. Al contrario, il proprietario è obbligato a notificare alle autorità competenti le misure di prevenzione per impedire il verificarsi del danno e minimizzarne le conseguenze. A quel punto, la bonifica sarà a carico delle amministrazioni pubbliche, che si rivarranno sul proprietario del terreno per il solo valore di mercato dello stesso, determinato dopo la bonifica. Il proprietario potrà a sua volta rivalersi sul responsabile per i danni subiti. In sostanza: in caso di inadempienza del responsabile dell’inquinamento, il proprietario effettua le comunicazioni di rito e procede agli interventi più urgenti per evitare il diffondersi dell’inquinamento. Le amministrazioni competenti procedono alla bonifica e addebitano al proprietario la quota dei costi corrispondente al valore del terreno dopo l’intervento.

La bonifica può essere parziale. Spesso, per i costi eccessivi dell’operazione o per impossibilità tecnica, non si riporta l’area allo stato non inquinato ma si riduce il livello di inquinamento a valori accettabili per la salute e per l’ambiente anche in funzione della destinazione d’uso dell’area. Per esempio, in una zona residenziale i valori limite ammessi sono più restrittivi rispetto a una zona industriale. In caso di bonifica parziale, l’area in questione subirà un deprezzamento dovuto alla contaminazione residua, per cui il proprietario risponde economicamente dei costi solamente per il valore residuo del terreno. È chiarito inoltre che, secondo quanto disposto dall’articolo 253 del Tua, l’onere reale delle spese di bonifica viene annotato nel certificato di destinazione urbanistica dell’area.

Il Ministero dell’Ambiente precisa che in questi casi non è possibile ricorrere allo stato di inquinamento diffuso, i cui costi sarebbero interamente a carico della collettività, senza rivalsa sul proprietario dell’area, perché questa eventualità è riservata ai casi in cui la sorgente di inquinamento non sia individuabile. Rientrano in questa fattispecie gli inquinamenti da piogge acide, pesticidi, ruscellamento urbano e così via. Tale “stratagemma” non è applicabile se il responsabile è noto, sebbene inadempiente.

Argomenti
Ambiente e salute
08/02/2018