Rifornimento, deducibilità e detraibilità, dal 1° luglio addio alla scheda carburante

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Scheda carburante

Dal 1° luglio la deducibilità del costo di acquisto di carburante nei distributori e la detraibilità dell’Iva dipenderanno dalla modalità di pagamento adottata. Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis nell’articolo 164 del Tuir e la modifica dell’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera d) del Dpr 633/1972, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’Iva l’acquisto di carburante dovrà avvenire solo mediante mezzi tracciabili: carte di credito, bancomat o carte prepagate. Sempre dal primo 1° luglio sarà abrogata definitivamente la scheda carburante. Gli acquisti di carburante effettuati nei distributori dai soggetti Iva dovranno essere documentati con la fattura elettronica.

L’ultima novità riguarda il credito d’imposta riconosciuto ai distributori, pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, che dal 1° luglio dovranno avvenire tramite sistemi di pagamento elettronico: il credito d’imposta sarà utilizzabile solo in compensazione “orizzontale”, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

10/01/2018