L’Iva dovuta per le prestazioni rese nei confronti di enti pubblici si versa al momento dell’effettivo incasso. Lo stabilisce l’ordinanza 24454 del 5 ottobre 2018, con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e ha confermato la decisione di una Commissione tributaria regionale. In particolare l’ordinanza evidenzia che con l’espressione “pagamento dei corrispettivi“ la disposizione normativa di riferimento – ossia l’articolo 6, comma 5, del Dpr 633 del 1972 – si rivolge propriamente all’effettivo incasso delle somme da parte del cedente e non della semplice emissione del mandato di pagamento o del bonifico da parte della pubblica amministrazione, come sostenuto dall’Agenzia delle entrate.
Per approfondimenti e ulteriori informazioni, vai al documento allegato