Legge di stabilità 2015: novità e proroghe in materia di accertamento e riscossione

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Legge di stabilità 2015

In materia di accertamento e riscossione, la Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190 del 23.12.2014) ha previsto le seguenti misure:

  • all’art. 1, comma 19, è stata prorogata l'efficacia delle norme di cui all'art. 12, comma 7-bis, del Decreto-Legge n. 145/2013, convertito con la Legge n. 9/2014, consentendo così, anche per il 2015, la compensazione degli importi iscritti a ruolo con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche. (Il riferimento è alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), a condizione che le somme iscritte siano almeno pari o inferiori al credito vantato;
  • all’art. 1, comma 640, è stata introdotta la norma secondo la quale, in caso di presentazione di una nuova dichiarazione ai sensi dell'art 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998 ovvero per effetto del ravvedimento operoso, si riaprono i termini per un accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria: i termini di decadenza dall'accertamento decorrono infatti dalla presentazione della nuova dichiarazione, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione. Ad esempio, per un contribuente che decide, il 30 aprile 2015, di rettificare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2012 (presentata nel 2013), il termine per l'accertamento per la dichiarazione in oggetto è il 31.12.2017 (che continua a rimanere tale nonostante la presentazione della dichiarazione integrativa), ma solo con specifico riferimento agli elementi oggetto di rettifica, l'Agenzia delle Entrate potrà effettuare rettifiche fino al 31.12.2019.

La norma si estende anche ai termini di notifica delle cartelle di pagamento emesse ex art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, ossia per i casi di controllo della liquidazione e controllo formale della dichiarazione (i quali pertanto decorreranno dalla presentazione della dichiarazione integrativa e sempre limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione), e anche per quanto riguarda l'imposta di registro, di successione e di donazione, per le quali i nuovi termini per l'accertamento decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Per maggiori approfondimenti, consulta la Legge di Stabilità 2015. 

Fonti:

 

 

14/04/2015