Iva, dubbi sulla detrazione delle fatture di fine anno

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Monitor con scritta IVA

Alla luce delle modifiche della Manovra correttiva 2017, il comma 1 dell’articolo 19 del Dpr 633/1972 dispone che il diritto alla detrazione Iva può essere esercitato non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ma al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto. Pertanto, l’Iva relativa ad acquisiti di beni e servizi effettuati nel 2017 può essere esercitata al massimo entro il 30 aprile 2018, termine ultimo per l’invio della dichiarazione annuale.

In termini operativi, le fatture 2017 possono essere portate in detrazione della liquidazione di dicembre 2017 se ricevute entro il 16 gennaio o entro il 16 marzo per i trimestrali. Le fatture 2017 ricevute dopo quelle due scadenze non devono confluire in nessuna liquidazione Iva. Se vengono ricevute entro il 30 aprile possono essere detratte solo tramite il modello Iva 2018. Le fatture 2017 ricevute dopo il 30 aprile non possono confluire neanche nel modello Iva 2018, con relativa perdita del diritto alla detraibilità. Per quest’ultimo caso l’Agenzia delle Entrate, con circolare 1/E/2018 di ieri 17 gennaio, ha previsto che il contribuente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione Iva nei termini può recuperare l’imposta presentando dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Sono invece invariati i termini per l’Iva relativa alle fatture di acquisto emesse sino al 31 dicembre 2016, che potrà essere detratta al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto: per le fatture emesse nel 2015, sarà entro il 30 aprile 2018, per quelle emesse nel 2016, sarà entro il 30 aprile 2019.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni, vedi i documenti allegati

18/01/2018