Contratti a termine, addio al regime transitorio

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Contratti a termine, addio al regime transitorio

Dal 1° novembre entrerà in vigore la nuova disciplina sui contratti a termine introdotta dal decreto Dignità.  Il 31 ottobre termina il regime transitorio previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 87/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 96/2018, che prevede un differimento dell’entrata in vigore delle nuove regole relative al contratto a termine. Il comma già citato prevede che «le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018». Le disposizioni del comma 1 sono quelle che contengono tutte le modifiche al D.Lgs. 81/2015in materia di contratto a tempo determinato.

La  nuova disciplina relativa al contratto a tempo determinato, a regime per tutti dal 1° novembre, ha previsto che il primo contratto non può avere una durata superiore a 12 mesi. Si possono  raggiungere i 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

-       Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

-       Esigenze sostitutive di altri lavoratori;

-       Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria

Sono gli stessi requisiti necessari quando i dodici mesi vengono superati per effetto di proroghe e in tutti i casi di rinnovo, a prescindere dalla durata del contratto di lavoro pregresso.

È stato ridotto il periodo massimo di occupazione da 36 a 24 mesi, calcolato tenendo conto di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti, e il numero massimo di proroghe: si passa da 5 a 4.

Argomenti
Formazione e risorse umane
08/11/2018