Cantieri, il “Decreto Sicurezza” modifica il Testo unico

Browse
sicurezza sul lavoro

Il Decreto Legge 113 del 4 ottobre scorso, già ribattezzato come “Decreto Sicurezza”, modifica il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, inserendo il prefetto, oltre all’Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del Lavoro, tra i destinatari della notifica preliminare all’avvio di lavori nei cantieri temporanei e mobili.La modifica è improntata ad assicurare allo Stato più controllo sull’utilizzo illecito di manodopera.

Considerato che spesso si ignora l’esistenza di obblighi di legge a carico di chiunque si trovi a effettuare lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione della propria abitazione e della propria azienda o debba organizzare eventi che implichino il montaggio e lo smontaggio di opere temporanee di determinate caratteristiche, la novità normativa può essere l’occasione per ricordare brevemente alcune norme fondamentali che riguardano le misure di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei e mobili sia in caso di lavori edili e impiantistici che di  spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche.

L’articolo 90 del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 prevede una serie di adempimenti a carico del committente o del responsabile dei lavori. Occorre fondamentalmente attenersi alle misure generali di tutela previste dall’articolo 15 del sopra citato decreto legislativo81, ma anche al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi previsti. Bisogna poi designare il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione. È obbligatorio comunicare alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nome del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione. Si deve poi verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ma anche la regolarità amministrativa e contributiva del personale impiegato dalle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. Infine, bisogna trasmettere all’Azienda sanitaria locale, alla Direzione provinciale del Lavoro e, d’ora in poi, al prefetto, la notifica preliminare all’avvio dei lavori. Una copia di questa notifica va poi trasmessa all’amministrazione concedente.

È importante ricordare che:

1.    La nomina da parte del privato cittadino di un responsabile dei lavori, di un coordinatore per la progettazione e di un coordinatore per l’esecuzione non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di legge;

2.    In caso di inadempimento agli obblighi di legge, l’organo di vigilanza comunica la violazione all’amministrazione concedente, che sospende l’efficacia del titolo abilitativo. 

I lavori sono considerati illeggitimi e devono essere sospesi fino all’avvenuto adempimento.

Argomenti
Ambiente e salute
19/10/2018