Antincendio, si cambia: ecco le indicazioni del Comitato centrale tecnico-scientifico

Browse
antincendio

Il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione degli incendi ha approvato di recente i nuovi indirizzi in vista dell’approvazione di una norma che sostituirà il DM del 10 marzo 1998 sui “Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. È una norma attesa da anni e completerà l’iter di revisione del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che all’articolo 46 affronta la tematica della prevenzione incendi e stabilisce che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori, prevedendo la definizione per decreto di:

a.   i criteri diretti atti ad individuare:

·      misure tese a evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

·      misure precauzionali di esercizio;

·      metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

·      criteri per la gestione delle emergenze;

b.  le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Rispetto a questo quadro, le principali novità riguarderanno:

a.  Valutazione del rischio dincendio:

Il documento ribadisce l’obbligatorietà della valutazione prevista dall’articolo 17 del Testo Unico e ripropone le modalità e l’articolazione già indicate dal decreto ministeriale già citato, aggiornando i riferimenti alla legislazione più recente.

Le attività vengono classificate in 4 gruppi di rischio: P1, P2, P3 e P4 in base ai seguenti parametri:

1.     la classificazione ai sensi del DPR 151 del 1° agosto 2011;

2.     il tipo di attività svolta;

3.     il numero di persone presenti sul luogo di lavoro;

4.     le sostanze stoccate e utilizzate.

b.   Controlli e manutenzione dei presidi antincendio:

Il documento ribadisce l’obbligo e aggiorna le disposizioni applicative.

c.    Gestione dell’emergenza in caso di incendio:

Anche in questo caso si parte dalle disposizioni del DM e le si aggiorna in coerenza con la più recente legislazione antincendio, mantenendo i principali obblighi: redazione del “Piano di emergenza” e costituzione di un dispositivo aziendale per la gestione delle emergenze.

d.  Formazione:

1.     Come previsto dal Testo unico, i lavoratori con incarichi di prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono ricevere una formazione specifica e svolgere aggiornamenti periodici;

2.     I contenuti e la durata dei corsi di formazione rimangono quelli previsti dal DM del 10 marzo 1998;

3.     In base al livello di rischio, i corsi vengono distinti in livello 1, livello 2 e livello 3 anziché livello di rischio lieve, medio o elevato, come in precedenza.

4.     Viene definitivamente istituzionalizzato l’obbligo di aggiornare la formazione antincendio, da erogare periodicamente, con cadenza di cinque anni, secondo il seguente schema:

-       attività di livello 1:  due ore di addestramento pratico;

-       attività di livello 2:  due ore di teoria e tre ore di addestramento pratico;

-       attività di livello 3:  cinque ore di teoria e tre ore di addestramento pratico.

e.   Requisiti dei soggetti formatori:

Viene normata anche la qualificazione dei docenti per i corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza antincendio, che possono essere svolti dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ma anche da soggetti pubblici e privati tenuti ad avvalersi di docenti con specifici requisiti, distinti in:

·    docenti della parte teorica e anche della parte pratica;

·    docenti della sola parte teorica;

·    docenti della sola parte pratica.

Argomenti
Formazione e risorse umane
16/11/2018