Aiuti Covid, entro giugno la restituzione senza dichiarazione

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Via alla restituzione volontaria in caso di superamento dei massimali previsti dall’Ue

 

Aziende e Partite Iva che hanno ottenuto aiuti Covid ma poi hanno superato i massimali comunitari dovranno restituire i ristori ottenuti. Per dimostrare di averne diritto, i beneficiari devono invece darne comunicazione online indicando gli importi ricevuti, compilando l’apposito modello e inviandolo entro il 30 giugno 2022.

La dichiarazione sostitutiva dev’essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito indennizzi previsti dalle norme che rientrano nel regime dei ristori. Il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva, approvato dall’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni, serve per comunicare quanto hanno ricevuto in veste di aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza.

L’autodichiarazione può essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno tramite l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o dei canali telematici dell’Agenzia, dal contribuente o da un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Nella dichiarazione vanno indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti, per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.

Il nuovo obbligo attua quanto previsto dal decreto 11 dicembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Chi non adempie e chi non rispetta anche tutte le altre condizioni previste è chiamato al riversamento volontario degli importi ricevuti, perché dovuti in restituzione. Se la dichiarazione è stata già presentata in sede di domanda di accesso ai singoli aiuti, la dichiarazione “generale” non è obbligatoria, purché il beneficiario non abbia poi fruito di ulteriori aiuti non dichiarati. Il riversamento volontario dovrà essere effettuato con modello F24.

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Agevolazioni imprese
29/04/2022