Il Sistema Sanzionatorio Ambientale

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Le imprese sono costrette al rispetto di obblighi ambientali che si sono fatti via via sempre più rigorosi ed il loro mancato rispetto comporta una serie di sanzioni previste dal legislatore.

Da tempo ormai si è affermata la visione dell’ambiente come bene da tutelare unitariamente, dotato di valore per sé, anche come bene giuridico e non solo in quanto fattore necessario alla salute, al benessere e alla sopravvivenza dell’uomo. Altrettanto naturale oggi è considerare l’ambiente come un bene complesso, come la somma di tante componenti fisiche e socio-culturali. Negli anni la normativa si è adeguata a questa evoluzione culturale-ambientale, continuando a tutelare ogni singolo aspetto ambientale ma all’interno di una visione comune.

Per imporre il rispetto degli obblighi ambientali, è previsto un sistema sanzionatorio. Le sanzioni sono il fruttodell’attività di vigilanza degli organismi di controllo. Gli organismi competenti in materia ambientale sono molto numerosi, dai carabinieri alla polizia di Stato, dalle polizie locali alle guardie ecologiche volontarie. Hanno competenze e responsabilità anche Regioni e autonomie locali.

Gli illeciti ambientali possono essere:

· di tipo amministrativo

· di tipo penale

Questi ultimi a loro volta suddivisi in contravvenzioni e delitti, a seconda della loro gravità.

Le sanzioni penali sono a carico delle persone fisiche e si sommano alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, introdotta dal D. Lgs. 231/2001. Esse ricadono sui rappresentanti legali a meno che non sia acclarata una effettiva ripartizione dei poteri decisionali, come può avvenire in aziende di grandi dimensioni.

A differenza di quelle amministrative, le sanzioni penali non prevedono forme di pagamento ridotte. Possono esserci riduzioni sull’ammenda a carico della persona fisica, ma la cifra a carico dell’azienda va pagata per intero.

La responsabilità amministrativa delle imprese segue un iter separato, per cui viene spesso applicata anche quando non si riesca a punire il colpevole materiale con l’arresto o l’ammenda per mancata individuazione, intervenuta prescrizione o per qualsiasi altra ragione.

Per le contravvenzioni ambientali, similarmente a quanto accade in materia di sicurezza sul lavoro, l’organo di controllo può impartire prescrizioni al trasgressore anche nel caso di pagamento dell’ammenda in forma ridotta. La notizia di reato viene trasmessa al pubblico ministero, ma se il trasgressore ottempera alle prescrizioni nei tempi previsti e paga l’ammenda, il reato si estingue.

Un caso ancora più grave è l’inquinamento ambientale. Si tratta di un nuovo delitto previsto dal recente art. 452-bis del codice penale, che punisce il deterioramento abusivo dell'acqua, dell’aria o di porzioni estese di suolo o sottosuolo e di ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna. La sanzione prevista è la multa da 10mila a 100mila euro e la reclusione da due a sei anni. L’inquinamento di aree protette costituisce un aggravante, che sposta la pena verso il massimo previsto.

Si applicano inoltre le sanzioni accessorie interdittive dell’impresa, per un periodo massimo di un anno:

  • interdizione dall’attività;
  • sospensione di autorizzazioni, licenze e concessioni collegate col reato;
  • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi e la revoca di quelli già concessi;
  • divieto di pubblicità per beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si possono applicare anche solo in parte o rispetto a specifici settori, a discrezione del giudice. Il reato è punito se doloso. L' inquinamento dev’essere intenzionale e non dovuto a colpa da negligenza o imperizia.

Il reato di inquinamento ambientale prevede la sanzione accessoria (e obbligatoria) della confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, o quando non sia possibile, di cose di valore equivalente. Per evitare la confisca il colpevole deve provvedere alla messa in sicurezza o alla bonifica dei luoghi inquinati.

Per i delitti contro l’ambiente previsti al nuovo titolo VI-bis del codice penale, le pene sono ridotte dalla metà a due terzi quando il trasgressore provveda, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi e ridotte da un terzo alla metà quando il trasgressore collabori pienamente con le autorità (ravvedimento operoso previsto all'art. 452-decies c.p.).

L’inquinamento ambientale rientra tra i delitti, perciò le autorità hanno maggiori poteri di indagine e l’onere di provare il dolo o la colpa.

Le conseguenze di un illecito ambientale ricadono pesantemente, oltre che sulla persona colpevole, sull’azienda per cui opera. Per scongiurare tale evenienza, le imprese possono adottare un modello organizzativo interno, sottoposto alla vigilanza di un organismo indipendente, che renda impossibile il verificarsi di reati, o meglio che questo sia possibile solo aggirando fraudolentemente i controlli interni: in questo caso sarà il solo trasgressore a rispondere penalmente del reato.

Solo l’adozione di un modello organizzativo conforme al D.Lgs. 231/2001 mette l’impresa al riparo dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato.

Per maggiori approfondimenti, si consultino i seguenti riferimenti legislativi:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale).

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità penale delle persone giuridiche).

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (Responsabilità penale delle imprese in campo ambientale).

Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Introduzione degli “ecoreati” nel codice penale e in altre norme).

Aggiornato il 16/06/2020