I requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro

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Il testo unico sulla sicurezza del lavoro D.Lgs 81/08 definisce "attrezzatura di lavoro": qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

 Ma quali devono essere le caratteristiche di una macchina e/o di una attrezzatura di lavoro per poter essere messa a disposizione dei lavoratori da parte del datore di lavoro?

Il testo unico stabilisce che: “Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto."

Cosa significa in concreto?

Significa che le attrezzature di lavoro devono rispondere alle norme applicabili in base alla loro tipologia, ad esempio la maggioranza delle attrezzature sarà soggetta alla cosiddetta "Direttiva Macchine" mentre ci sono specifiche categorie di attrezzature/macchine che devono rispondere ad altre norme, ad esempio: i veicoli a motore, le armi, gli aerei, le navi, etc.

Come facciamo a sapere se una particolare macchina/attrezzatura rispetta la "Direttiva Macchine"?

Ogni attrezzatura/macchina, salvo casi particolari, deve essere dotata della "marcatura CE" ed accompagnata dalla "dichiarazione di conformità" rilasciata dal produttore.

La "marcatura CE" consiste nell'apposizione del marchio "CE" sulla macchina/attrezzatura in modo visibile, leggibile e indelebile.

La "dichiarazione di conformità" attesta la  rispondenza della macchina/attrezzatura a tutte le disposizioni pertinenti alla "Direttiva Macchine".

Tale dichiarazione deve sempre accompagnare la macchina/attrezzatura.

Purtroppo per il datore di lavoro, il possesso di tali requisiti è da considerarsi una condizione minima, necessaria ma non sufficiente a liberarlo da un eventuale responsabilità in caso di infortunio o malattia professionale.

Il datore di lavoro, sulla base della propria valutazione dei rischi, dovrà verificare se una specifica attrezzatura, pur conforme in astratto alla Direttiva Macchine, sia in concreto "sicura" nelle modalità di utilizzo che caratterizzano il proprio luogo di lavoro.

Il testo unico infatti prevede che nel momento della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prenda in considerazione (valutazione):

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Da una tale attività di verifica potrebbe risultare che:

1) la macchina / attrezzatura è conforme alla Direttiva Macchine e allo stesso tempo sufficientemente sicura ed idonea allo specifico impiego richiesto;

2) la macchina / attrezzatura è conforme è conforme alla Direttiva Macchine ma non sufficientemente sicura ed idonea allo specifico impiego richiesto;

3) la macchina / attrezzatura non è conforme alla Direttiva Macchine pur in presenza di marcatura ce e dichiarazione di conformità.

Se si dovesse verificare il caso nr 3, il datore di lavoro è tenuto ad avvertire gli organi di vigilanza per due motivi:

a) un eventuale riscontro di non conformità che si dovesse verificare durante un accesso ispettivo porterebbe ad una sicura sanzione per il datore di lavoro;

b)il testo unico e la direttiva macchine prevedono specifiche azioni degli organi di vigilanza nei confronti del produttore.

Ricapitolando, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori macchine/attrezzature che siano:

- conformi alla Direttiva Macchine;

- idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere quindi scelte a valle di una apposita valutazione dei rischi(...);

- utilizzate conformemente alla normativa e alle indicazioni del produttore.

Inoltre, il datore di lavoro deve assicurare il mantenimento della conformità e sicurezza delle attrezzature nell’arco della loro intera vita utile, accertandosi che :

-siano adottate adeguate misure tecniche ed organizzative;

-che le attrezzature siano installate ed utilizzate seguendo le istruzioni d'uso;

-che siano oggetto di idonea manutenzione e dotate del libretto di uso e manutenzione;

-che i requisiti minimi di sicurezza siano costantemente aggiornati allo stato delle norme;

-che il registro di controllo sia presente e costantemente aggiornato.

 

Aggiornato il 06/09/2017