Le cause di estinzione del rapporto di lavoro

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Il rapporto di lavoro può estinguersi per una pluralità di cause previste dall’ordinamento, sia esso un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

I due motivi principali e più noti sono rappresentati dall’ipotesi del recesso unilaterale delle parti.
Nello specifico, in caso di recesso del datore di lavoro, si parla di licenziamento, quando invece è il lavoratore a scegliere di interrompere il rapporto, è corretto parlare di dimissioni.

Nel caso in cui siano entrambe le parti, congiuntamente, a decidere di non voler proseguire il rapporto di lavoro si parla di risoluzione consensuale del contratto.

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si verifica quando tu e il tuo lavoratore acconsentite reciprocamente all'interruzione del contratto, poiché è venuta meno la convenienza reciproca alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Per quanto riguarda la forma per la risoluzione consensuale, non vi è obbligo di accordo in forma scritta, ben potendo la risoluzione consensuale verificarsi attraverso il semplice comportamento concludente delle parti da cui si evince la volontà di non proseguire nel rapporto. Si ritiene, però, opportuno che venga osservata la forma scritta e che l’atto venga sottoscritto possibilmente davanti alle Commissioni di conciliazione o di fronte al giudice, per evitare una eventuale impugnazione da una delle due parti.

Alla risoluzione consensuale (come anche alle dimissioni volontarie), con la legge n. 92/2912 (Legge Fornero) prima e con Dlgs 151/2015 poi, è stato introdotto l’obbligo di convalida.

A partire dal 12 Marzo 2016 la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovrà essere eseguita, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro mediante il sito istituzionale e trasmessi al datore e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

il lavoratore per recedere dal contratto dovrà compilare, personalmente con le proprie credenziali INPS o per il tramite di un soggetto abilitato, il modello che conterrà i seguenti dati:

·​dati del datore di lavoro;

·dati del lavoratore;

·dati della comunicazione e data di decorrenza della stessa;

·dati del rapporto di lavoro che si vuole interrompere e risolvere;

·dati del soggetto abilitato, se presente, e del modello (codice e data certa di trasmissione con marca temporale); questi ultimi vengono generati automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio del modello.

Sono esclusi dal presentare questa dichiarazione:

·​i lavoratori marittimi;

·i lavoratori della pubblica amministrazione;

·i lavoratori in prova;

·i lavoratori domestici.

La convalida dell’accordo di risoluzione consensuale da parte del lavoratore deve avvenire direttamente presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei seguenti periodi:

- gravidanza;

- i primi tre anni di vita del bambino;

- i primi tre anni di accoglienza di un minore adottato;

- i primi tre anni che decorrono dalla comunicazione dell’invito ad una adozione internazionale.

Entro 7 giorni dalla data di trasmissione in via telematica del modulo alla casella di posta elettronica certificata del datore e alla direzione territoriale del lavoro competente, il lavoratore ha la facoltà di revocare la risoluzione consensuale con le medesime modalità. Decorso inutilmente il suddetto termine il diritto di ripensamento non sarà più esercitabile.

Le dimissioni sono l’atto con cui un lavoratore dipendente, decide di recede unilateralmente dal contratto di lavoro che lo vincola al suo datore. Il lavoratore può sempre recedere dal contratto di lavoro ma con alcuni limiti.

Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, il recesso è consentito solo in presenza di una giusta causa e dunque in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro che rende impossibile la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto.

Se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, il lavoratore può recedere liberamente ma deve rispettare il periodo di preavviso, la cui durata è stabilita dal contratto collettivo, salvo sempre la presenza di una giusta causa. Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie possono essere presentate, seguendo una sola procedura, ovvero la compilazione e l’invio al datore di lavoro dell’apposito modulo telematico reperibile sul sito del Ministero del Lavoro.

Le modalità di convalida delle dimissioni sono le stesse previste per la risoluzione consensuale.

Il licenziamento è l'atto con il quale il datore di lavoro recede unilateralmente dal contratto di lavoro con un suo dipendente.

Puoi decidere di recedere dal contratto di lavoro solo in presenza di:

  • giusta causa, qualora si verifichino gravi inadempienze contrattuali e fatti e/o comportamenti estranei alla sfera del contratto;
  • giustificato motivo soggettivo, quando ricorre l’inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, meno gravi e legati a fatti o comportamenti riguardanti il rapporto di lavoro, che fanno venir meno l’idoneità del lavoratore a svolgere la mansione;
  • giustificato motivo oggettivo, quando il licenziamento non è imputabile direttamente al lavoratore ma determinato da ragioni legate all’ attività produttiva o all’organizzazione del lavoro.

Con l’approvazione del decreto legge 87 del 2018, il cosiddetto Decreto dignità, dal 14 luglio è stata innalzata la misura dell’indennità in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 e rientranti nell’ambito di applicazione dei nuovi contratti a tutele crescenti.

Si tratta dei lavoratori del settore privato, esclusi dunque quelli della pubblica amministrazione, con qualifica di operai, impiegati o quadri, esclusi pertanto i dirigenti, assunti a tempo indeterminato dopo il 6 marzo 2015, data di entrata in vigore del Jobs Act, ossia il D.lgs. 23/2015.

Dal 14 luglio 2018, in caso di licenziamento, il giudice che accerti la mancanza del giustificato motivo oggettivo, del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria, non assoggettata a contributi. Tale indennità può prevedere:

- per le aziende con più di 15 dipendenti: 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità;

- per le aziende fino a 15 dipendenti: 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità.

Per maggiori informazioni, si consulti il sito internet dedicato al CCNL.

Aggiornato il 01/09/2022